domenica 23 settembre 2018

Spese sanitarie detraibili: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” è disponibile la versione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”. In evidenza, tra le novità, la detraibilità degli acquisti di alimenti a fini medici speciali effettuati negli anni 2017 e 2018.
Le spese riportabili nella dichiarazione. Partendo dai documenti di prassi emanati negli ultimi tempi, la versione aggiornata della guida focalizza l’attenzione sulla categoria “spese sanitarie”, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).
Detrazioni per acquisti di alimenti medici. A partire dal 1° gennaio 2017 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001. Sono esclusi gli alimenti destinati ai lattanti.
La detrazione è attualmente prevista solo per gli anni 2017 e 2018. La spesa va certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante”, che deve specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario di questi alimenti.
Dato che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio dello stesso anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi richiesti, il contribuente può integrarli indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, come da indicazione ministeriale.
Le altre prestazioni detraibili. Inoltre, la Guida ricorda la detraibilità per le prestazioni rese:
dai massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista; dai terapisti della riabilitazione, ma solo se hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999. Questi titoli, infatti, sono considerati equipollenti a quelli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale; dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, purché vi sia una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Fonte: fiscopiu.it/Spese sanitarie detraibili: la guida dell’Agenzia delle Entrate - La Stampa

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