lunedì 17 settembre 2018

Veicolo in fila nel traffico: il conducente deve comunque indossare le cinture

I giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione hanno affermato, con l'ordinanza n. 20230 del 31 luglio 2018 che quando il veicolo è in fila nel traffico, anche se momentaneamente in arresto, il conducente deve comunque aver indossato le cinture, mentre ne è esentato durante la fermata e la sosta.
Il caso - Un automobilista proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di La Spezia, avverso il verbale di infrazione con il quale gli era stata contestata la violazione dell'articolo 172 per mancato uso delle cinture di sicurezza durante la guida. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso. Avverso tale decisione l'automobilista proponeva appello davanti al Tribunale di La Spezia che veniva respinto in quanto, oltre ad aver evidenziato la genericità dell'atto impugnato riteneva che l'esonero dall'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza dovesse essere accertato dalla competente Asl, mentre il ricorrente aveva prodotto soltanto un certificato medico. Considerava poi che la breve sosta del veicolo in fila dietro altri sulla direttrice di marcia non esprimesse una condizione di staticità e quindi non esonerasse il conducente dall'obbligo di usare la cintura di sicurezza. L'automobilista propone ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro la violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 172 del codice della strada, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare la situazione di staticità del veicolo e il conseguente esonero del conducente dall'uso della cintura di sicurezza.
La decisione - Gli Ermellini respingono il ricorso ritenendolo infondato perché la condizione di stasi, o di moto, del veicolo, in quanto necessariamente presupposta dalla contestazione relativa al mancato uso della cintura di sicurezza, costituisce oggetto diretto dell'accertamento eseguito dai verbalizzanti, e quindi non può essere posta in discussione se non attraverso la querela di falso.
In argomento, occorre ribadire il principio per cui nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
La Corte rileva che il precedente richiamato dal ricorrente (Cassazione, sezione II, sentenza n. 9674 del 23 aprile 2007) si riferiva a una fattispecie completamente diversa da quella oggetto del presente giudizio: in quel caso, infatti, il veicolo era fermo in fila con altri veicoli, in attesa di accedere a un parcheggio quando si fossero liberati i necessari posti. La differenza tra le due fattispecie va colta nel fatto che quando il veicolo è in coda lungo la direttrice di marcia, a causa del traffico o per altro motivo, si realizza una situazione analoga a quella che si verifica in presenza di un semaforo indicante luce rossa: la “sosta”, in queste ipotesi, non esprime una condizione di stasi, ma semplicemente un momentaneo arresto dovuto a contingenze o a esigenze di sicurezza della circolazione.
Questa condizione, in altri termini, proprio in virtù della sua natura temporanea non solo non esclude la circolazione del veicolo, ma anzi la conferma.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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