sabato 1 settembre 2018

Ottiene foto erotiche dall’ex fidanzatina: colpevole di pornografia minorile

Definitiva la condanna per un ragazzo, punito con tre anni di reclusione e 18mila euro di multa. Decisivo il fatto che abbia anche minacciato la ragazza per vedersi inviato sul telefono cellulare immagine che la ritraevano nuda.
Ha ‘convinto’ – con le buone e con le cattive – la sua fidanzatina a inviargli tramite telefonino foto erotiche. Quelle immagini non sono però rimaste private, ma il ragazzo ha pensato bene di inviarle tramite Facebook a un amico.
La storia tra la coppietta – entrambi minorenni all’epoca dei fatti, risalenti all’estate del 2012 – si è chiusa con un clamoroso strascico giudiziario, ora definito dalla sentenza con cui i Giudici della Cassazione hanno reso definitiva la condanna del ragazzo, ritenuto colpevole di “pornografia minorile” e punito con tre anni di reclusione e 18mila euro di multa (Cassazione, sentenza n. 39039/18, sez. III Penale, depositata il 28 agosto).
Foto. Ricostruita nei dettagli la delicata vicenda, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, hanno ritenuto logica la condanna del ragazzo, che «con minaccia di percosse si è procurato, facendosele inviare sul telefono cellulare intestato alla propria madre, svariate fotografie che ritraevano la sua ex fidanzata, minorenne, nuda nella regione pubica».
Questa visione viene però contestata dall’avvocato del ragazzo. In sostanza, il legale sottolinea che ci si trova di fronte a «materiale autoprodotto dalla minore», e osserva che «per la configurazione del reato di pornografia minorile è necessario che il soggetto che produce il materiale sia diverso dal minore oggetto della raffigurazione».
Soggezione. La linea difensiva non è sufficiente, secondo la Cassazione, a mettere in discussione la condanna pronunciata in Appello, condanna che viene confermata in modo definitivo.
Per i Giudici, difatti, è accertato che «la minore ha inviato all’ex fidanzato ventiquattro fotografie da lei stessa prodotte che ritraevano le sue parti intime o la ritraevano mentre compiva atti di autoerotismo» ma lo ha fatto «su iniziativa e richiesta» del ragazzo. Legittimo, di conseguenza, parlare di «produzione di materiale pornografico mediante utilizzo di minori», anche tenendo presente che «l’espressione del termine ‘utilizzo’ deve essere intesa come vera a propria degradazione del minore oggetto di manipolazione non assumendo valore esimente il relativo consenso». In questa vicenda, difatti, «è configurabile la condotta di utilizzazione», secondo i Giudici, poiché è emersa «la sussistenza, tra il ragazzo e la fidanzata, di una relazione caratterizzata da una prevaricazione violenta di lui verso la minorenne, accompagnata da una soggezione psicologica di quest’ultima verso i comportamenti violenti del fidanzato».
Impossibile, di conseguenza, parlare di «selfie prodotti dal minore autonomamente e volontariamente scattati», e ciò perché «la realizzazione delle immagini pornografiche da parte della minore era stata indotta dal ragazzo anche con la violenza».
Capitolo a parte, poi, è quello relativo al «pericolo di diffusione» delle immagini che ritraevano la ragazzina. Su questo fronte i Giudici della Cassazione considerano sufficiente la circostanza relativa all’invio delle immagini, da parte del ragazzo, «al profilo Facebook di un amico», anche perché, viene aggiunto «l’inserimento di immagini nel citato social network è già elemento per la potenziale diffusività del materiale pornografico».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Ottiene foto erotiche dall’ex fidanzatina: colpevole di pornografia minorile - La Stampa

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