venerdì 20 luglio 2018

Va in vacanza e lascia solo il cane? Scattano reato e sequestro

La III Sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto (sentenza 3 luglio 2018, n. 29894) il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Chieti aveva confermato il sequestro preventivo di un cane, lasciato solo per due settimane in occasione delle vacanze estive dell'imputata e della di lei famiglia.
La fattispecie contestata era quella di cui all'art. 544 ter, collocata nel titolo IX bis fra i delitti contro il sentimento degli animali, e disciplinante l'ipotesi di maltrattamento di animali, che si ripercorre brevemente prima di enunciare i risultati cui è pervenuta la Suprema Corte nel caso di specie.
Reato di maltrattamenti ex art. 544 ter c.p.
L'art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro chiunque (trattasi pertanto di reato comune), per crudeltà e senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue carratteristiche etologiche ovvero somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi; la pena è aumentata (inspiegabilmente solo per le condotte previste dal I comma, non anche per le condotte previste dal secondo comma) della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
L'interesse giuridico tutelato dalla norma non è purtroppo l'animale come essere vivente, ma il sentimento di pietà che l'uomo nutre verso l'animale, la qual cosa spiega, ma non giustifica a parere di chi scrive, la circostanza che le condotte descritte rilevino penalmente solo se poste in essere per crudeltà e senza necessità.
Trattasi di reato comune, in quanto autore del reato può essere chiunque, compreso il proprietario dell'animale.
Le condotte sono fra loro alternative ragion per cui è sufficiente a integrare il reato la commissione di una di esse; nel caso ricorrano più condotte nel medesimo contesto di azione, il reato è da considerare unico.
La condotta di lesione implica la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità dell'animale che sia diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva o omissiva.
La condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili è parametrata alle caratteristiche etologiche, evidentemente in ragione del fatto che, come si sottolineava in precedenza, l'oggetto della tutela non è l'animale in sé ma il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale.
Sotto il profilo psicologico si ritiene che il dolo sia specifico qualora la condotta sia connotata dalla crudeltà, generico, quando sia posta in essere senza necessità.
La sentenza
Nel caso sottoposto al suo esame la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice distrettuale, avesse tenuto conto in modo puntuale e coerente delle concrete risultanze processuali, che avevano disvelato la ricorrenza del fumus commissi delicti nella reiterata assenza dell'indagata e nelle precarie condizioni di salute del cane, alle cui cure avevano provveduto i vicini impietositi dallo stato di abbandono in cui questo versava.
Nel ricorso per cassazione l'indagata aveva censurato la motivazione del tribunale del riesame, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, che non avrebbero potuto considerarsi ricorrenti nel caso di specie in quanto la stessa avrebbe lasciato al cane cibo e acqua e le precarie condizioni di salute di questo sarebbero state determinate dalla contratta pregressa lesmaniosi e non già dall'incuria della ricorrente.
I giudici di legittimità hanno però dichiarato inammissibile il ricorso ricordando come, in tema di sequestro preventivo e conservativo, lo strumento in questione sia utilizzabile solo per sindacare vizi afferenti la violazione di legge, intendendosi per tali gli errores in iudicando, gli errores in procedendo nonché i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Situazione non ricorrente nel caso di specie avendo il giudice adeguatamente motivato in ordine all'accertato stato di abbandono dell'animale.

fonte: www.altalex.com/Va in vacanza e lascia solo il cane? Scattano reato e sequestro | Altalex

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