Il Giudice di pace di Milano nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con la sentenza n. 5705 del 25 giugno 2018, ha ritenuto che l'amministrazione ha l'onere di provare la regolarità del procedimento sanzionatorio a fronte delle contestazioni del conducente sanzionato, per cui restando contumace omette di suffragare il proprio operato.
Il caso - Un automobilista, sanzionato con tre verbali dalla Polizia Locale per eccesso di velocità, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace lamentando la mancata omologazione e taratura degli apparecchi utilizzati per l'accertamento automatico delle violazioni ritenendo che il riconoscimento rilasciato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non fosse idoneo in quanto di competenza del MISE e inoltre, che la taratura avrebbe dovuto essere effettuata nel luogo dell'installazione e non in luogo diverso e che la stessa doveva essere allegata al verbale. Eccepiva anche l'irregolarità della segnaletica in loco, sostenendo che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento automatico delle infrazioni non fosse sufficientemente visibile e che non fosse visibile neppure la segnaletica di preavviso e che l'indicazione dei luoghi della violazione non era stata adeguatamente riportata e non indicata laddove sul verbale si leggeva un palo della luce quale postazione dell'apparecchiatura di misurazione così come l'indicazione località periferia.
La decisione - Il Giudice di Pace di Milano ritenendo fondato il ricorso lo accoglieva posto che le contestazioni mosse dal ricorrente avrebbero dovuto avere pronta e puntuale replica da parte dell'amministrazione resistente, rimasta contumace e quindi omettendo di suffragare il proprio operato, non curandosi di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito, nonché di contestare le allegazioni del ricorrente, sebbene - per consolidata giurisprudenza - l'opposizione a sanzione amministrativa strutturata come un giudizio di opposizione non è altro che un mezzo con il quale accertare in negativo la pretesa sanzionatoria vantata dall'opposto.
In considerazioni di ciò nei procedimenti come quello in oggetto l'amministrazione resistente si considera come un’ attrice sostanziale, con tutti gli oneri probatori che tale posizione comporta. A tale proposito il Giudice ha, quindi, ricordato che è proprio dell'amministrazione irrogante l'onere di depositare una copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o alla notificazione della violazione, provvedendovi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si tratta, del resto, di un dovere imposto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che contiene la disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa.
Il Comune , tuttavia, non si era né costituito né presentato in udienza e non aveva neppure prodotto la documentazione relativa ai verbali impugnati. In sostanza, non aveva adempiuto all'onere della prova su di esso gravante, con la conseguenza che i verbali notificati alla ricorrente sono stati annullati. Inoltre il Comune è stato anche condannato a riconoscere alla ricorrente tutte le spese sostenute per l'opposizione.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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domenica 29 luglio 2018
Autovelox: paga le spese il Comune che non dimostra la correttezza delle sanzioni
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