martedì 24 luglio 2018

La nuova disciplina europea in tema di turismo: pacchetti e tutele

Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, attua la Direttiva UE 25 novembre 2015, n. 2302, modificando e, soprattutto, innovando notevolmente, la disciplina relativa ai pacchetti ed ai servizi turistici. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2018 e trovano applicazione ai contratti conclusi a decorrere da tale data. Le novità maggiormente di rilievo sono rappresentate da una nozione più estesa di pacchetto turistico, nonché da un più incisivo sistema di tutele a favore dei viaggiatori, congegnato mediante l'intensificazione della responsabilità di due entità: organizzatore e venditore. Per quanto riguarda il primo aspetto, alla nozione di "pacchetto turistico" è stato soppresso il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, nell'evidente finalità di ricomprendere un maggior numero di fattispecie, esplicitamente chiarendo che include:
a. contratti on-line,
b. pacchetti "su misura",
c. pacchetti "dinamici".
Pertanto, il legislatore ha normativamente spiegato che il pacchetto turistico si identifica con la combinazione di almeno due tipologie differenti di servizi turistici, ai fini del medesimo viaggio ovvero vacanza, e qualora si verifichi almeno una condizione riportata dal decreto stesso:
1. i servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2. i servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
4. combinati a seguito della conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di optare tra una selezione di tipologie differenti di servizi turistici, ovvero acquistati presso professionisti distinti mediante processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui viene concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore a seguito della conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Per quanto invece concerne il secondo aspetto sopra accennato, tra i più ampi diritti previsti per il viaggiatore (chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto ovvero è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso), qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore propone di maggiorare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% , il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, ha facoltà di accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In ipotesi di recesso, l'organizzatore ha facoltà di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente ovvero superiore. Prima della conclusione del contratto turistico, venditore e organizzatore sono obbligati a fornire al viaggiatore, un modello informativo, fornito dal decreto medesimo, nonché le informazioni necessarie relative alle principali caratteristiche dei servizi offerti. Venditore ed organizzatore devono prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Qualora il professionista, il venditore ovvero l'organizzatore, omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie. La violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli artt. 47 e 48, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, e cioè la sospensione dell'esercizio dell'attività per il periodo determinato dalla normativa. La recidiva e la reiterazione trovano quale conseguenza la cessazione dell'attività.

fonte: www.ilsole24ore.com/Turismo: pacchetti e tutele

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