I giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 29505 del 28 giugno 2018 ribadiscono la condanna per cooperazione nell'omicidio colposo del figlio, alla madre, investito nell'attraversamento stradale, per non aver adottato le dovute cautele atte a impedire l'evento.
La vicenda - La Corte territoriale di Messina aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di quella città nei confronti di una donna per il reato di omicidio stradale perché in cooperazione colposa con un automobilista aveva contribuito a cagionare la morte del figlio.
L'automobilista nel circolare aveva urtato il bambino che stava attraversando la strada e a causa delle gravissime lesioni era poi deceduto. La madre del minore veniva ritenuta responsabile del reato di omicidio stradale in quanto aveva omesso di esercitare la dovuta vigilanza e cautela durante la fase di attraversamento, cioè quella di accertarsi che non provenissero veicoli ma, soprattutto, quella di tenere per mano il bambino, non impedendo così il verificarsi dell'evento che aveva l'obbligo giuridico di evitare ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima, bambino di appena tre anni.
Contro la decisione della Corte territoriale l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e di motivazione sulla ritenuta sussistenza del nesso causale in quanto l'incidente poteva essere considerato evento eccezionale capace di escludere il rapporto di causalità.
La decisione -Una volta che la vicenda giudiziaria è giunta in Cassazione gli Ermellini hanno respinto il ricorso confermando la condanna in quanto deve ritenersi colpevole per cooperazione nell'omicidio colposo del figlio, investito mentre attraversava la strada, la madre che non ha utilizzato le dovute cautele nella predetta fase di attraversamento, come quella di assicurarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio. Questo leggero e censurabile comportamento non aveva impedito il verificarsi dell'evento , prima l’investimento e poi la morte del bambino , e la madre del piccolo, assieme al conducente della vettura che lo aveva urtato, nei confronti del quale si è proceduto separatamente, è stata ritenuta responsabile dell'accaduto.
La conferma della condanna è avvenuta nonostante la donna avesse lamentato l'insussistenza del nesso causale, in quando l'incidente sarebbe stato un evento eccezionale, capace di escludere il rapporto di causalità. Una doglianza inammissibile , secondo la Suprema corte, che rende il ricorso generico e fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti in secondo grado. Nel caso de quo, chiariscono i giudici di Piazza Cavour, non può revocarsi in dubbio la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, neppure il ricorso è dotato dei richiesti requisiti di specificità e pregnanza: infatti, non è ammissibile considerare quale causa interruttiva del nesso causale l'incidente occorso al minore durante l'attraversamento della strada, dovendosi, al contrario, considerare l'evento come realizzato in cooperazione colposa fra la conducente del veicolo e la madre.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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mercoledì 18 luglio 2018
Bimbo investito: reato per la madre che non lo tiene per mano
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