domenica 29 luglio 2018

Aggravante odio razziale per chi dice “andate via” agli extracomunitari

Anche un'espressione «generica», nello specifico: «che venite a fare qua … dovete andare via», può far scattare l'aggravante dell'odio razziale nella commissione di un reato a danno di cittadini extracomunitari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32028 del 12 luglio 2018, respingendo il ricorso di un uomo condannato per concorso in lesioni in danno di due cittadini stranieri. Per i giudici di legittimità dunque per fa scattare l'aggravante non è necessario un esplicito richiamo alla superiorità della razza. Nel ricorso l'imputato aveva messo in discussione proprio il «significato discriminatorio» delle frasi riportate, rilevandone la «genericità» e «l'assenza di riferimenti ad una presunta superiorità razziale».
Per la Cassazione, tuttavia, «la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (prevista dall'articolo 3 del Dl 26 aprile 1993 n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993 n. 205), è configurabile in linea generale in espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa» «Tanto - prosegue la decisione - non ricorre solo allorché l'espressione riconduca alla manifestazione di un pregiudizio nel senso dell'inferiorità di una determinata razza, ma anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori».
«Questo secondo aspetto, per il quale è irrilevante l'esplicita manifestazione di superiorità razziale - argomenta la Cassazione - è senz'altro ravvisabile nella condotta ricostruita nella sentenza impugnata». Per quanto riguarda le «connotazioni intrinseche» delle frasi pronunciate, infatti, queste ultime sono state ritenute «chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale». Quanto invece al «contesto della condotta», la Corte territoriale ha ritenuto «determinante» il riferimento alle dichiarazioni del coimputato che ha riferito di essere stato convocato presso un circolo dove usualmente si ritrovavano gli extracomunitari. «Circostanza, questa - conclude la Corte -, che unitamente al contenuto delle espressioni pronunciate nel corso dell'aggressione» è stata valutata come idonea «a manifestare pubblicamente e a diffondere, con un gesto fortemente significativo in tal senso, odio verso la presenza nel Paese di soggetti appartenenti ad altra etnia, e a porre in essere il pericolo analoghi ed ulteriori comportamenti discriminatori».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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