venerdì 20 luglio 2018

Il breve ritardo nel pagamento di una rata è scusabile

Il breve ritardo del pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta il disconoscimento dell'intera dilazione. Lo ha stabilito la settima sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n. 2925/2018 depositata in segreteria il 26 giugno scorso. La vertenza di cui al commento, tratta di una cartella di pagamento scaturita da in controllo ex articolo 36-bis del dpr n. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72 sulla dichiarazione Unico 2012; la pretesa discendeva dalla tardività del versamento della prima rata dell'importo della comunicazione di irregolarità; con la conseguente decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo dell'intera somma dovuta e l'irrogazione della sanzione del trenta per cento. La Commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso del contribuente. Il ricorso in appello presentato dall'Ufficio finanziario è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. «Nel caso in esame», osserva il Collegio regionale, «il ritardo di pochi giorni nel pagamento della prima rata non è dipeso da inerzia o malafede del contribuente bensì da un errore del sistema “Civis” disponibile sul sito internet dell'Agenzia erariale». La Commissione rileva come il dl n. 98/20011 stabilisca che il lieve ritardo nel pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporti il disconoscimento dell'intera dilazione. I giudici regionali aggiungono che Il dl n. 201/2011 ha poi confermato questo orientamento stabilendo che la decadenza dalla dilazione è prevista solo nel caso in cui il contribuente non versi la rata entro il termine concesso per il pagamento della rata successiva. Questo orientamento è stato poi rinforzato con l'articolo 6, comma 5 della legge n. 23/2014. Anche l'Agenzia delle entrate si è espressa specificando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (circolare n. 27/2013) o da mediazione (circolare n. 9/2012) non debbano causare la decadenza dal beneficio invitando gli uffici finanziari a una certa tolleranza. La Commissione conclude dichiarando come la novità delle questioni trattate, e l'incertezza della giurisprudenza suggeriscano di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per i due gradi di giudizio.

Fonte: Il breve ritardo nel pagamento di una rata è scusabile - ItaliaOggi.it

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