Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo. Così la Cassazione con sentenza n. 17724/18, depositata il 6 luglio.
La vicenda. Il Giudice di Pace di Bologna accoglieva parzialmente la domanda attorea con la quale due turisti chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bagaglio e alla forzata anticipazione della partenza per colpa di un’agenzia di viaggi con la quale avevano acquistato un pacchetto vacanze.
Il Tribunale, adito dai danneggiati, respingeva l’appello principale, accogliendo, invece, l’appello incidentale del tour operator per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure.
La decisione di merito è impugnata per cassazione dai danneggiati, i quali lamentano l’inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di viaggio e rivendicano il diritto al risarcimento per gli effetti negativi sulla vacanza a causa del mancato recupero del bagaglio.
Pacchetti turistici e risarcimento danni. La Cassazione per risolvere la controversia ha premesso che la materia dei pacchetti turistici, all’epoca della vicenda, era regolata dal d.lgs. n. 111/95, attuativo della direttiva 90/314/CEE. L’art. 14, comma 2, del citato decreto prevede che in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata «l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
La disposizione, secondo la Suprema Corte, deve applicarsi nei confronti dell’organizzatore o del venditore di un pacchetto turistico, il quale «è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie)». Precisa il Collegio che il venditore del pacchetto turistico risponde dei danni subiti dal viaggiatore per fatto illecito di un terzo in virtù della sola assunzione legale del rischio e non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando.
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Infine, osservano i Giudici di legittimità, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata «sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e delle condizione concreta delle parti».
Nella fattispecie in esame il Tribunale non si è uniformato ai citati principi in quanto non ha tenuto conto della disciplina vigente in materia e si è limitato a ritenere sussistente una diligenza nella condotta del tour operator che escludesse l’obbligo risarcitorio dedotto.
Per queste ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persola di diverso giudice, per un uno nuovo esame della controversia.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Danno da vacanza rovinata: risponde il tour operator - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 10 luglio 2018
Danno da vacanza rovinata: risponde il tour operator
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento