mercoledì 27 febbraio 2019

Professionisti, compenso escluso se manca l'iscrizione all'albo

La mancata iscrizione all'albo professionale determina la nullità assoluta del rapporto tra il professionista e il cliente, sicché il professionista non iscritto all'albo non può esperire alcuna azione al fine di ottenere il pagamento del compenso per l'attività svolta. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma con la sentenza 16108/2018 con la quale il giudice ha revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore di un finto commercialista. 
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo che da anni svolgeva attività di consulenza tributaria per imprese e liberi professionisti, senza però essere iscritto né all'albo dei commercialisti, né ad alcun altro albo professionale. Tale mancata iscrizione diveniva nota per via del coinvolgimento del consulente in una vicenda penale di appropriazione indebita, a seguito della quale un imprenditore suo cliente decideva di sospendere il pagamento dei compensi maturati dal professionista per la consulenza contabile e fiscale da lui fornita. 
Dopo l'ingiunzione di un decreto ingiuntivo per il recupero di tale somma la questione finiva dinanzi al Tribunale per via del rifiuto del cliente di corrispondere al professionista il compenso, ritenuto non dovuto proprio a causa dell'assenza dell'iscrizione all'albo dei commercialisti. Dal canto suo, il consulente faceva notare che le attività oggetto di causa, ovvero tenuta dei registri contabili, denuncia dei redditi e consulenza fiscale, ben possono essere svolte dai soggetti non iscritti all'albo, non essendo esclusive della professione del commercialista. 
La decisione - Il Tribunale non si mostra però dello stesso avviso e accoglie l'opposizione del cliente ponendo nel nulla il decreto ingiuntivo. Ebbene, il giudice ricorda che l'articolo 2231 del codice civile impedisce al professionista non iscritto all'albo di esperire qualunque azione per il pagamento della retribuzione, anche quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata «rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione». In altri termini, in presenza di attività riservate ad una specifica categoria professionale, la mancata iscrizione al relativo albo determina la nullità assoluta del rapporto tra il professionista e il cliente, «privando il contratto di qualsiasi effetto». 
Nel caso di specie, prosegue il Tribunale, il Dlgs 139/2005 elenca dettagliatamente le attività riservate ai commercialisti, tra cui rientrano anche la consulenza fiscale, la denuncia dei redditi e la tenuta dei registri contabili, ragion per cui manca del tutto il diritto alla percezione del compenso da parte del consulente.

fonte: CassaForense-DatAvvocati

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