mercoledì 27 febbraio 2019

Riparazione del danno: non si applica ai reati di fuga e omissione di soccorso

Non è applicabile la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno nei reati di fuga ed omissione di soccorso, in quanto reati di pericolo.
E' quanto ha affermato la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 1° febbraio 2019, n. 5050.
A favore del riconoscimento dell'attenuante, la Suprema Corte ha affermato che in tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strad., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del medesimo art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica (Cass. pen., Sez. IV, 15 marzo 2016, n. 23177).
In altre parole, potrebbe ritenersi ipoteticamente configurabile l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p., nel caso in cui si sia in presenza, in concreto, di feriti ai quali, proprio per effetto del mancato o intempestivo soccorso, sia derivato un danno, sempre che tale danno risulti dimostrato.
Tale impostazione non è accolta dagli ermellini nella sentenza in commento: secondo un recente intervento giurisprudenziale, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non sarebbe applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della c.d. regolarità causale (Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 2018, n. 31634).
Secondo i giudici, dovendo dare continuità all'interpretazione secondo cui i reati di omissione di soccorso e di fuga sono reati istantanei e di pericolo e che il bene giuridico tutelato è da rinvenire nella c.d. solidarietà sociale, ne deriva la logica esclusione della compatibilità con una impostazione del tutto incentrata sul danno, che è presupposto logico imprescindibile per il riconoscimento dell'attenuante in oggetto.
Come evidenziato da altra giurisprudenza di legittimità, nei reati di pericolo, le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, in quanto non in grado di realizzare una qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2008, n. 10486).
L'attenuante, come specificato dagli ermellini, sarebbe invece perfettamente compatibile con l'eventuale reato di lesioni colpose connesso con quelli di fuga e di omissione di soccorso stradale.

fonte: www.altalex.com

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