Il locatore che “minaccia” al conduttore, non in regola con i pagamenti del canone di locazione, di: “buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze (elettriche ed idriche)”, non commette alcun reato. Tanto è quanto hanno appena stabilito i giudici della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la Sentenza nr 563/2019, pubblicata l’8 gennaio 2019.
Il dato fattuale con il quale si sono confrontati i giudici – per come si apprende dalla scarna motivazione del provvedimento in commento – si sussume nell’ipotesi in cui, più in generale, il proprietario di un immobile locato intimi al proprio conduttore di lasciare l’appartamento, se persevera nella morosità, anticipando l’esercizio dell’azione giudiziale.
Nella specie, il conduttore ha ritenuto che tale condotta integrasse gli estremi della minaccia di cui all’articolo 612 codice penale, a mente del quale: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto dannoè punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339». Ma per i giudici di legittimità l’assunto è infondato.
Infatti è argomentato nella sentenza che l’elemento essenziale del reato di “minaccia” è dato dalla limitazione della libertà psichica, laddove compromessa mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché la stessa si configuri come ingiusta e, in quanto tale, possa essere dedotta dalla situazione contingente (Cassazione Penale, Sezione V, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678).
Nella specie il danno minacciato non è stato ritenuto come tale (cioè “ingiusto”), poiché – secondo il decidente – la frase pronunciata dal locatore (imputato) in sè evocherebbe l’esercizio di una facoltà giuridica, di cui egli è legittimamente titolare.
In altri termini, se il conduttore è moroso e quindi non rispetta l’impegno contrattuale assunto, il proprietario dell’appartamento che ha concesso in godimento il proprio immobile è perfettamente legittimato ad intimare, già verbalmente e secondo le forme del caso, lo sfratto dall’abitazione.
La prospettazione di adire le vie legali, in quanto esercizio di una prerogativa giuridica riconosciuta dal nostro ordinamento, dunque, non implica la sussistenza di un cosiddetto “danno ingiusto”, e, come tale, rimane estranea alla fattispecie incriminatrice di cui al citato articolo 612 codice penale (in punto, sono state richiamate nel provvedimento i seguenti arresti giurisprudenziali: Corte di Cassazione Penale, Sezione 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv 263398; conforme Sezione 5, n. 44381, 26/09/2017; Sezione 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357).
fonte: CassaForense - DatAvvocati
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giovedì 14 febbraio 2019
Non è reato «minacciare» lo sfratto se l’inquilino non paga l’affitto
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