Gli atti dispositivi del patrimonio, derivanti dagli accordi che i coniugi compiono in sede di separazione e divorzio, sono qualificabili come contratti tipici, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi di coppia. Per questo motivo, questi “contratti della crisi coniugale” sono esenti da imposte e tasse.
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 249/18.
Il caso. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un verbale di conciliazione giudiziale davanti al Tribunale di Udine con il quale, successivamente all’intervenuta sentenza di separazione, veniva sciolta la comunione legale tra il ricorrente e l’ex moglie.
Inoltre, il ricorrente chiedeva l’esenzione prevista dalla legge per gli atti relativi al procedimento di divorzio, estesa dalla Corte Costituzionale anche a quelli di separazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso e l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia.
I “contratti della crisi coniugali” sono esenti da imposte e tasse. La Commissione Tributaria Regionale, dando seguito al più nuovo e permissivo orientamento della Corte di Cassazione, afferma che «sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio».
In virtù della novità normativa, infatti, gli accordi intervenuti in tale fase, compresi quelli che prevedono trasferimenti mobiliari o immobiliari, hanno carattere di negoziazione globale e assumono la qualifica di contratti tipici, la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi coniugale. Per tale motivo, i “contratti della crisi coniugale” devono ritenersi esenti da imposte e tasse.
Nel caso di specie la Commissione rigetta il ricorso e annulla l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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