sabato 23 febbraio 2019

Compagnie aeree, forfait smarrimento bagagli omnicomprensivo

Il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» (circa mille euro) a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto non può quindi essere liquidato separatamente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 4996/2019, respingendo il ricorso di un regista italiano contro la compagnia olandese Klm responsabile della perdita della valigia contenente i rulli dell'opera che avrebbe dovuto presentare al festival internazionale di Montreal. Prima il Tribunale capitolino e poi la Corte di appello di Roma avevano liquidato all'artista la somma totale di 1.067 euro, come previsto, proprio dalla Convenzione di Montreal del 1999, ratificata in Italia nel 2004 (legge n. 12). Contro questa decisione però il regista ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il limite risarcitorio fosse stato fissato solo per il danno patrimoniale e non valesse dunque per quello non patrimoniale. Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte secondo cui la limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal «opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale».
La Corte di merito - prosegue la decisione – ha dunque correttamente applicato la nozione di danno cui si riferisce l'art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria «la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero», con il pagamento dunque di una tassa supplementare, «rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito». Una simile limitazione, spiega poi la Corte, «rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consente di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero alla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall'altro, questi ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali dai danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l'apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all'art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità».

fonte: CassaForense-DatAvvocato

Nessun commento:

Posta un commento

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...