Esclusa la causalità. In particolare, la ricorrente censura il capo della sentenza che ha escluso il nesso causale tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, ossia le lesioni riportate e la necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica. Pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, il nesso causale tra condotta del conducente ed il danno, secondo la ricorrente, resta fermo, unitamente all’elemento soggettivo della colpa.
Il nesso eziologico non è interrotto. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo e chiarisce che il comportamento colpevole del danneggiato non può comunque interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno. Può riscontrarsi piuttosto una riduzione percentuale del risarcimento del danno dovuta al concorso di colpa tra le parti, ma non esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. Secondo la Cassazione, dunque, la corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il quantum risarcitorio in modo proporzionale, senza escludere il nesso di causalità.
Il conducente è responsabile. La Corte ricorda che il conducente è responsabile dell’uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero e che la provocazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero, e riporta il principio di diritto precedentemente espresso: «In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima».
Cooperazione colposa. E quanto espresso è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte che prevede che, nel caso in cui la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, sul quale grava l’obbligo di accertarsi prima che questa avvenga secondo le normali norme di prudenza o perizia, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, «si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso». In caso di danni al trasportato, anche se la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, «né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato».
Fonte: www.ridare.it
Nessun commento:
Posta un commento