mercoledì 6 febbraio 2019

Pignorabilità delle pensioni: interviene la Consulta

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 12, depositata il 31 gennaio 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria, introdotta nel corso del 2015 dal Governo Renzi (che aveva inciso sul testo dell’articolo 545 del codice di rito civile), che circoscriveva la pignorabilità dei trattamenti previdenziali.
Più in dettaglio, la disciplina in questione, aveva arginato il proprio campo di applicazione alle procedure esecutive principiate a seguito dell’entrata in vigore, coincidente col 27 giugno di quattro anni fa.
Nella previsione, posta sotto la lente della Consulta, e quindi censurata, è stato ravvisato che nel bilanciamento dei relativi interessi tutelati, deve essere data prevalenza alla protezione del percettore della pensione, sul cui conto corrente, nella vicenda analizzata dalla Corte costituzionale, veniva accreditato solamente l’assegno sociale mensile.
I giudici delle leggi hanno spiegato che, nel contesto in cui il legislatore, rispettando il monito fornito dalla stessa Consulta, ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità per garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell’accredito sul conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non venga estesa alle situazioni già pendenti al momento in cui, la stessa riforma, è entrata in vigore.
La Consulta ha aggiunto che, nonostante il giudice remittente non abbia chiamato in causa l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a poter contare su mezzi adeguati, la questione, ragguagliata alla sentenza n. 85 del 2015 dello stesso organo, deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che risulta collegato al principio dell’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici.
Quest’ultima, in particolare, viene posta a tutela dell’interesse pubblicistico coincidente nell’assicurare, al pensionato, gli strumenti adeguati alle proprie esigenze di vita.

fonte: www.altalex.com

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