mercoledì 6 febbraio 2019

La cannabis sativa è commerciabile. La conferma dalla Cassazione

Obblighi del coltivatore. La legge n. 242/2016 attesta che la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa considerate, non è reato e viene consentita senza necessità di autorizzazione: il coltivatore non ha l’obbligo di comunicarne l’inizio alla polizia giudiziaria ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto, e se all’esito dei controlli […] il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % e entro il limite dello 0,6 % nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni.
Sequestro e distruzione, quando è possibile? Pertanto, il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere disposti solo se – a seguito di un accertamento – risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 %.
Date queste premesse, la Cassazione penale ha ritenuto dover prendere le distanze dall’interpretazione sinora data dalla giurisprudenza e affermare la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione e, in particolare, delle infiorescenze: dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi sostanza stupefacente al pari delle altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. n. 309/1990».

Fonte: www.ilpenalista.it

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