sabato 21 aprile 2018

Autovelox, taratura va indicata nel verbale

La vicenda. Il Tribunale accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura avverso la sentenza resa da un Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione proposta da un avvocato avverso un’ordinanza-ingiunzione.
Mediante siffatta ordinanza era stata infatti comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 307,50, relativa ad un verbale di accertamento della Polizia Stradale con cui era stata contestata la violazione dei limiti di velocità rilevata mediante apparecchiatura autovelox. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura. Per la cassazione della sentenza, l’avvocato proponeva ricorso.
La decisione. I giudici di Piazza Cavour hanno accolto i primo due motivi formulati dal legale ricorrente, cassando la pronuncia e rinviando al Tribunale in differente composizione, e ciò alla luce dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma VI, per contrasto con l’art. 3 Cost. della norma così come interpretata nel “diritto vivente”, in occasione della nota sentenza n. 113 del 2015. Pertanto, relativamente alla fattispecie esaminata, la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e, solo a condizione che vi fosse stata espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento poteva presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo. Nella specie, la causa è stata rinviata al giudice d’appello, che dovrà accertare se fossero state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Finalità della verifica periodica del velox. La Consulta nel 2015 rilevava che la mancanza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura risulta suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica, e ciò a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Evidenziava infatti che ogni strumento di misura, specialmente se elettronico, risulta soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, pertanto, a mutamenti dei valori misurati dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Aggiungeva, inoltre, che l’obsolescenza ed il deterioramento possono pregiudicare non solamente l’affidabilità delle apparecchiature, bensì anche la fede pubblica che si ripone in un settore di notevole rilevanza sociale, come quello della sicurezza stradale.
Il controllo di conformità rispetto alle prescrizioni tecniche garantisce che il funzionamento e la precisione nei rilevamenti siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, e che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.
Rapporto tra la disciplina sull’utilizzo del velox ed il valore probatorio delle misurazioni. Nella stessa pronuncia del 2015 i giudici costituzionali evidenziarono il legame tra le norme che disciplinano l’utilizzo delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. L’art. 142, comma VI, C.d.S., prevede, più in dettaglio, che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (...) nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Irripetibilità dell’accertamento ed onore della prova. La riportata soluzione, prescelta dal legislatore stradale, si fonda sulla natura irripetibile dell’accertamento, realizzando in tal modo un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini. I giudici ermellini ammettono che la tutela dei cittadini viene limitata per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, in quanto è colui che ricorre avverso l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, ma al contempo siffatta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In altre parole, il bilanciamento degli interessi rappresentato all’art. 142 C.d.S. si manifesta in una sorta di presunzione, basata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. La verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del soggetto sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche uniformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai eseguite.
La lettura costituzionale dell’art. 45 comma VI, C.d.S. Il collegio di legittimità, rammenta che la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma VI, nel senso interpretato dall’allora consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

fonte: Autovelox, taratura va indicata nel verbale | Altalex

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