mercoledì 25 aprile 2018

Stop alla procedibilità d’ufficio per una serie di reati

Stop alla procedibilità d'ufficio per una serie di reati i quali saranno perseguiti solo a querela di parte. Nelle truffe, per esempio, la procedibilità d'ufficio scatterà solo se il danno patrimoniale è di rilevante gravità. La stessa condizione, insieme con l'aver approfittato dell'età (molto giovane o molto avanzata), è richiesta per la frode informatica. Anche per l'appropriazione indebita resta la sola querela della persona offesa. L'ampliamento dell'istituto della procedibilità a querela di parte, con estensione a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo, sono gli obiettivi del decreto legislativo 10/4/2018, n. 36, avente a oggetto «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio. Il provvedimento, spiegano da palazzo Chigi, punta a «migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi». La procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non oltre quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia, come visto, incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all'art. 339 c.p. o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio. Si prevede quindi adesso la punibilità a querela della persona offesa per la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ma anche per la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. «Le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall'offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa», chiarisce la nota.

fonte: Stop alla procedibilità d’ufficio per una serie di reati - ItaliaOggi.it

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