La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, tra cui rientrano le strade, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri il caso fortuito.
E’ quanto ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza n. 6703 depositata lo scorso 19 marzo.
Nel caso di specie, in primo e secondo grado, un motociclista si vedeva rigettare la sua domanda risarcitoria per danni subiti a seguito di caduta al suolo per la presenza di materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato.
Ricorreva in Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte precisa che la Pa può liberarsi della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr, ex multis: recenti Cass. 27/03/2017 n. 7805; Cass. 11/03/2016 n. 4768; Cass. 22/03/2016 n. 5622; Cass. 23/03/2016 n. 5695; Cass. 12/03/2013 n. 6101; Cass. 18/10/2011 n. 21508; Cass. 18/07/2011 n. 15720; Cass. 13/07/2011 n. 15389; Cass. 20/11/2009 n. 24529; Cass. 19/11/2009 n. 24419; Cass. 3/04/2009 n. 8157; Cass. 25/07/2008 n. 20427; Cass. 6/06/2008 n. 15042).
Non rileva, quindi, che il danneggiato non alleghi, nè provi da quanto tempo sia presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata, né di che tipo di sostanza si tratti.
Non è onere del danneggiato dimostrare che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, onere probatorio posto, invece, a carico della pubblica amministrazione.
fonte: Asfalto scivoloso: Pa responsabile se non dimostra il caso fortuito | Altalex
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 21 aprile 2018
Asfalto scivoloso: PA responsabile se non dimostra il caso fortuito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
Con la manovra di bilancio per il 2024 attualmente in discussione, viene estesa a tutto il prossimo anno la possibilità per le aziende di e...
-
Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estre...
-
Per il canone Rai si pagheranno 100 euro in bolletta e in una unica soluzione da febbraio. Mentre se il contratto della luce è intestato a u...
Nessun commento:
Posta un commento