martedì 10 aprile 2018

Separazioni e divorzi, chi non paga l’assegno è ora punito dall’art. 570-bis

Da venerdì 6 aprile è entrato nel Codice penale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando è commesso dal coniuge divorziato o separato che non versi l’assegno all’ex o ai figli. A prevederlo è il nuovo articolo 570-bis, introdotto nel Codice dall’articolo 2 del decreto legislativo 21/2018, in vigore, appunto, dal 6 aprile.
Con la nuova disposizione, le pene già previste dall’articolo 570 del Codice penale (reclusione fino ad un anno o multa da 103 a 1.032 euro) si applicheranno anche al coniuge che viola l’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno fissato dal giudice in caso di «scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio» o che si sottrae agli «obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
La riforma - introdotta in attuazione della delega prevista dalla riforma penale (legge 103/2017) - intende realizzare il principio della riserva di codice in materia penale trasferendo alcuni reati dalle leggi speciali che li hanno previsti in origine al Codice penale. In parallelo, vengono abolite le corrispondenti disposizioni delle leggi speciali.
Così, la norma creata ad hoc per punire il mancato versamento dell’assegno divorzile e di mantenimento «in caso di separazione o divorzio» sostituisce due norme: l’articolo 12-sexies della legge 898/1970, che sanziona l’omesso pagamento dell’assegno divorzile, e l’articolo 3 della legge 54/2006, circa la «violazione degli obblighi di natura economica» verso il separato o i figli comuni. Nei confronti dei familiari tutelati, vale ora l’intero impianto di garanzie disegnato dall’articolo 570 del Codice penale a tutela dei vincoli di assistenza e solidarietà che nascono dal matrimonio (gli articoli 143 e 147 del Codice civile disciplinano gli obblighi dei coniugi, incluso quello di coabitazione la cui violazione è sanzionata dall’articolo 146 dello stesso Codice, e i doveri verso i figli) o dai legami di parentela (si pensi all’articolo 433 del Codice civile che indica il consorte come il primo obbligato agli alimenti).
Non solo. Sono estese ai separati e ai divorziati anche tutte e tre le ipotesi di reato contemplate dall’articolo 570 del Codice penale che punisce chi «abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge», chi «malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge» e, infine, chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa».
L’intervento ha l’obiettivo di semplificare e di comporre i conflitti provocati dalla necessità di coordinare l’articolo 570 del Codice penale con norme speciali che prevedevano fattispecie pressoché identiche. La riforma non incide sul regime di procedibilità, che resta d’ufficio - in base a quanto stabilito dalla Corte ostituzionale con la sentenza 220 del 5 novembre 2015 - per chi malversi o dilapidi i beni del figlio minore o del coniuge o per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minorenni e a querela della persona offesa nei restanti casi.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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