sabato 3 novembre 2018

Impugnabile la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

La sentenza che afferma la non punibilità per particolare tenuità del fatto si può impugnare in Cassazione. L'indicazione arriva dalla Suprema corte che, con la sentenza 49789, chiarisce di non voler entrare nel contrasto che divide la giurisprudenza sulla possibilità o meno di impugnare i provvedimenti con i quali, una volta rigettata la richiesta di decreto penale formulata dal Pm, il Gip dispone l'archiviazione del procedimento pendente riscontrata la particolare tenuità del fatto. Secondo un orientamento – che la Cassazione definisce “apparentemente” maggioritario l'impugnazione andrebbe esclusa sulla base per due ragioni: la non definitività del provvedimento di archiviazione e il fatto che questo non venga iscritto nel casellario giudiziale. Diverso il punto di vista affermato dalla Cassazione in un paio di casi, nei quali si è invece valorizzata, per dare il via libera all'impugnabilità del provvedimento, la “ritenuta” annotazione nel certificato giudiziale dell'interessato, che sarebbe pregiudizievole per il diretto interessato. Proprio prendendo le mosse da queste motivazioni la Suprema afferma la possibilità di impugnare una sentenza dibattimentale che abbia riconosciuto la particolare tenuità del fatto, in virtù della sicura annotazione della pronuncia nel certificato giudiziale. Una certezza che deriva dalle modifiche apportate all'articolo 3 del Dpr 313/2002 dall'articolo 4 del Dlgs 28/2015. Norma in base alla quale “è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale - in aggiunta ai provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura cautelare – anche di quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del Codice penale”. I giudici sottolineano gli effetti preclusivi e definitivi, ipoteticamente pregiudizievoli, della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sia nei giudizi civili sia amministrativi (articolo 651-bisc del Codice di rito penale) relativi alla risarcibilità del danno per un fatto ritenuto non punibile. Da qui il sicuro interesse ad impugnare la pronuncia

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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