Cadono le accuse nei confronti di due genitori, originari della provincia di Padova. Normativa alla mano, oggi l’obbligo dell’istruzione non riguarda anche la scuola media.
Niente sanzione per i genitori. Nessuna sanzione per mamma e papà se il figlio conclude il proprio percorso di studi con i cinque anni della scuola elementare. A dirlo a chiare lettere, nuovamente, sono i giudici della Cassazione, facendo cadere le accuse nei confronti di due genitori padovani, finiti sotto processo per non avere rispettato “l’obbligo dell’istruzione” per i minori (Cassazione penale, sentenza n. 52140/2018).
Scuola. La vicenda giudiziaria ha origine nell’estate del 2016, quando è accertata la mancata presentazione di un ragazzino alla scuola media. Sotto accusa, ovviamente, i suoi genitori, ai quali viene contestato di «avere omesso di far impartire al figlio l’istruzione di scuola media di primo grado».
Mamma e papà provano a difendersi, ma il giudice li ritiene colpevoli.
Identica soluzione pare dover avere anche il processo in Cassazione, dove il padre del ragazzo spiega «di essere stato ristretto in carcere», in quel periodo, e quindi di non avere potuto «assolvere all’obbligo di legge».
Per la Cassazione, però, le accuse ai due genitori sono prive di fondamento. Ciò alla luce del d. lgs. n. 212/2010 con cui è stato abrogato «l’articolo 8 della legge numero 1859 del 1962 che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare (articolo 731 del Codice Penale) anche alla violazione dell’obbligo scolastico» relativo alla «scuola media».
Tirando le somme, «l’inosservanza, da parte del genitore, dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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giovedì 22 novembre 2018
Non punibili i genitori se il figlio si ferma alle elementari

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