giovedì 29 novembre 2018

Minori, si può aggiungere il cognome materno solo se il padre acconsente

Per il Tar Lazio è legittimo che il prefetto neghi l'aggiunta del cognome materno, richiesto dalla madre nell'interesse del figlio minorenne, se non vi è l'accordo di entrambi i genitori e a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui il padre abbia manifestato il proprio dissenso. E anche senza aver portato a conoscenza della madre richiedente le ragioni dell'opposizione paterna. Così il Tar Lazio con la sentenza n. 11410 depositata ieri ha bocciato il ricorso contro il decreto di diniego del prefetto. Respinte in toto le ragioni della madre, che lamentava la mancata applicazione dei principi affermati di recente dalla giurisprudenza costituzionale, il Tar indica come mezzo legittimo di composizione del contrasto in casi simili l'azione in sede civile davanti al giudice ordinario. Per il Tar non vi sono rilievi contro la decisione del Prefetto neanche in ordine alla mancata informazione della madre sui motivi di opposizione del padre alla sua istanza.
I giudici amministrativi chiariscono che la stessa pronuncia costituzionale indicata dalla ricorrente, la n. 286 del 2016, aveva semplicemente rimosso l'ostacolo alla richiesta di assegnazione del cognome materno quando questa fosse frutto della comune volontà dei genitori e che, quindi, erano illegittime le norme civilistiche e quelle dello stato civile dove prevedevano l'automatica attribuzione del solo cognome paterno. Perciò si tratta di una decisione che non è di alcun sostegno all'istanza rivolta al prefetto dalla madre. Quest'ultima di fronte al diniego del padre può solo rivolgersi alla giustizia civile per comporre il disaccordo. In modo del tutto chiaro il Tar conclude affermando che la situazione di contrasto tra i genitori non può comunque essere il fondamento per l'accoglimento dell'istanza di aggiunta del cognome della madre. Il no del prefetto è quindi legittimo e automatico basta che il padre si opponga. E, come nel caso specifico, il Tar non stigmatizza neanche che in tale fase 'amministrativa' le opposte posizioni genitoriali non vengano messe a contraddittorio.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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