Bere due birre medie e poi mettersi alla guida – di un suv, peraltro – in orario notturno inchioda l’automobilista alle proprie responsabilità: legittima la condanna, e risibile, secondo i Giudici, l’ipotesi che la sua condotta venga catalogata come “lieve” e quindi “non punibile” (Corte di Cassazione, sentenza n. 51304/18, depositata 12 novembre).
Sintomi. Posizione netta, quella assunta prima dal GIP in Tribunale e poi dai Giudici in Corte d’Appello: l’imputato è ritenuto colpevole di avere palesemente violato il codice della strada, avendo «circolato in ora notturna, alla guida di un’auto tipo ‘Suv’, lungo un’arteria stradale ad alto scorrimento, in stato di ebbrezza alcolica». Inequivocabile «il tasso alcolemico accertato», pari a 1,03 grammi per litro.
Il legale dell’automobilista sostiene anche in Cassazione che sia comunque plausibile l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p.. In sostanza, l’avvocato punta a vedere riconosciuta “la particolare tenuità” della condotta tenuta dal suo cliente. A questo proposito egli evidenzia innanzitutto che «gli agenti della Polizia stradale hanno annotato solo la presenza di sintomi quali alito vinoso ed occhi lucidi», e non invece «difficoltà di espressione verbale o equilibrio precario», e osserva che, di conseguenza, si può parlare di «alterazione lieve, compatibile quindi con la particolare tenuità del fatto».
Come elemento ulteriore, poi, il legale ritiene irrilevante il richiamo dei Giudici alla «tipologia del veicolo» poiché, a suo dire, «il suv non è un’auto veloce e ha un ingombro pari ad un’automobile familiare e, pertanto, la sua dimensione non può essere considerata un fattore di moltiplicazione del rischio».
Per completare la linea difensiva, infine, l’avvocato segnala ai Giudici un’ulteriore circostanza, cioè che in occasione del controllo effettuato dalla Polizia stradale «all’automobilista – persona dedita ad uno stabile lavoro – non fu contestata alcuna altra violazione, avendo egli pacificamente guidato alla velocità consentita, con i dispositivi di sicurezza allacciati e senza utilizzare il telefono durante la marcia».
Alcool. Ogni obiezione proposta in Cassazione si rivela però inutile. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, è decisivo, e corretto, il richiamo alle «modalità dell’azione» compiuta dall’automobilista per escludere l’ipotesi della “particolare tenuità”.
In particolare, i Magistrati riconoscono che «l’ora notturna non è astrattamente incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto» ma poi aggiungono che in questa vicenda vanno valutate con attenzione «le condizioni di tempo e quelle di luogo (una zona di traffico particolarmente intenso e veloce, prossima a snodi stradali importanti)», valutando tali elementi quali «moltiplicatori del rischio».
Per quanto concerne poi «l’elemento soggettivo», secondo i Giudici va tenuto presente che «al momento in cui l’automobilista si pose alla guida, egli era consapevole di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita», avendo bevuto «due birre medie e non una sola».
Infine, a chiusura del proprio ragionamento, i Magistrati ritengono significativi anche gli altri elementi probatori, ossia «la sintomatologia» manifestata dall’automobilista e «accompagnata dal superamento della soglia» massima consentita di alcool nel sangue e «l’incidenza del tipo di vettura condotta».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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