Primi effetti dello “stralcio” delle cartelle fino a mille euro previsto dalla “pace fiscale” del governo “giallo-verde”. Con una pronuncia di due giorni fa infatti il giudice di pace di Afragola, Margherita Morelli, ha dichiarato la «cessata materia del contendere» in relazione a due cartelle esattoriali, emesse a seguito di contravvenzioni stradali, per 163 e 150 euro. Il contribuente aveva chiamato in causa l'Agenzia delle entrate e il comune di Savona chiedendo l'accertamento negativo del credito per prescrizione, sostenendo di non aver mai ricevuto le relative notifiche e di aver proposto una istanza di sgravio rimasta inevasa. Il giudice di pace, rilevata la «immediata applicabilità» del Dl fiscale n° 119/18, in vigore dal 24 ottobre scorso (l'udienza è del 25/10), ha invece optato per la cessazione della causa. Secondo il Gdp «l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito, la inesigibilità del credito mentre la sua cancellazione, è differita per motivi tecnico contabili, alla data del 31.12.2018».
La norma (articolo 4, n.° 1) infatti stabilisce che i «debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorchè riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3 (definizione agevolata, ndr), sono automaticamente annullati». E che «l'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili». «La ratio della disposizione - prosegue la decisione - è sicuramente quella di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione». E «la disposizione, adottata con Dl che benchè provvisorio, in attesa che intervenga la legge di conversione, ha forza di legge, deve ritenersi pienamente efficace e va applicata». Il credito diventa dunque immediatamente «inesigibile» mentre la «cancellazione» vera e propria scatterà solo a fine anno. Infatti, prosegue la sentenza, «solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b)». Infine, conclude il Gdp, anche se «manca una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto», rimane comunque fermo «il principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere». Le spese di giudizio, liquidate in 343 euro, sono state poste, in solido, a carico del Fisco e del comune.
Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
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giovedì 15 novembre 2018
Pace fiscale: Gdp Afragola stralcia cartelle sotto i mille euro
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