giovedì 1 novembre 2018

La casa coniugale spetta alla ex anche se la figlia maggiorenne studia fuori sede

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli. La scelta cui il giudice è chiamato non puo' prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione :suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico; l'assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità. (Nel caso di specie secondo la Suprema Corte la casa familiare doveva essere assegnata alla madre convivente con la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, in quanto studentessa universitaria presso l'Università di Lecce e che, comunque, aveva mantenuto un collegamento stabile con l'abitazione).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 ottobre 2018 n. 25604

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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