Il reato di produzione di materiale pedopornografico scatta a prescindere dal pericolo che i video o le immagini siano diffuse. Le Sezioni unite, con la sentenza 51815, superano il vecchio orientamento, sempre affermato dal Supremo consesso (13/2000) che prevedeva, ai fini della sussistenza della condotta, il pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto. Un cambio di rotta, sollecitato anche dalla sezione remittente, che le Sezioni unite eseguono prendendo atto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sul tema. Il principio “tradizionale” abbandonato forniva, spiegano i giudici, una soluzione del tutto parziale del problema escludendo il fatto che la pornografia “domestica” potesse rientrare nel concetto di produzione previsto dall'articolo 600-ter del Codice penale, per la mancanza del pericolo di diffusione. Una condotta che, anche nel “vecchio” corso, era considerata penalmente rilevante ma collocata all'interno del “residuale” reato della pedopornografia virtuale (articolo 600-quater). Il nuovo inquadramento cambia prospettiva, chiarendo che la valutazione della rilevanza penale deve ruotare attorno al concetto cardine dell'”utilizzazione del minore”, per capire quando questa sfocia nella “strumentalizzazione” del minore, trasformato da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in uno strumento di soddisfacimento del desiderio. Va esclusa l'”utilizzazione” quando le immagini o i video, destinati ad uso strettamente privato, sono il risultato di una relazione paritaria tra minorenni over 14, priva di un condizionamento che deriva da una posizione di “supremazia” dell'autore. Il discrimine non è dunque il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione che può essere esclusa solo dopo un attento apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito.
fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 18 novembre 2018
Reato di produzione di materiale pedopornografico scatta anche senza il pericolo di diffusione

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento