domenica 18 novembre 2018

Reato di produzione di materiale pedopornografico scatta anche senza il pericolo di diffusione

Il reato di produzione di materiale pedopornografico scatta a prescindere dal pericolo che i video o le immagini siano diffuse. Le Sezioni unite, con la sentenza 51815, superano il vecchio orientamento, sempre affermato dal Supremo consesso (13/2000) che prevedeva, ai fini della sussistenza della condotta, il pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto. Un cambio di rotta, sollecitato anche dalla sezione remittente, che le Sezioni unite eseguono prendendo atto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sul tema. Il principio “tradizionale” abbandonato forniva, spiegano i giudici, una soluzione del tutto parziale del problema escludendo il fatto che la pornografia “domestica” potesse rientrare nel concetto di produzione previsto dall'articolo 600-ter del Codice penale, per la mancanza del pericolo di diffusione. Una condotta che, anche nel “vecchio” corso, era considerata penalmente rilevante ma collocata all'interno del “residuale” reato della pedopornografia virtuale (articolo 600-quater). Il nuovo inquadramento cambia prospettiva, chiarendo che la valutazione della rilevanza penale deve ruotare attorno al concetto cardine dell'”utilizzazione del minore”, per capire quando questa sfocia nella “strumentalizzazione” del minore, trasformato da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in uno strumento di soddisfacimento del desiderio. Va esclusa l'”utilizzazione” quando le immagini o i video, destinati ad uso strettamente privato, sono il risultato di una relazione paritaria tra minorenni over 14, priva di un condizionamento che deriva da una posizione di “supremazia” dell'autore. Il discrimine non è dunque il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione che può essere esclusa solo dopo un attento apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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