mercoledì 3 gennaio 2018

Niente tenuità del fatto per l'abbandono di rifiuti in terreno altrui

Esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore di chi abbandona dei rifiuti in terreni altrui. La Cassazione conferma il no al beneficio allineandosi alla Corte d'Appello che lo aveva negato pur avendo assolto gli imputati dal reato previsto dall'articolo 6 lettera a della legge 210 del 2008 in materia sulle misure straordinarie per lo smaltimento dei rifiuti adottata sull'onda dell'emergenza in Campania. La norma punisce, infatti, chi scarica o abbandona rifiuti presso siti non autorizzati rifiuti che superano una determinata dimensione. Secondo il ricorrente i giudici si erano contraddetti, assolvendolo da una parte dal reato e negandogli al tempo stesso la non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale in caso di condotte di particolate tenuità. Per la Suprema corte però i giudici di seconda istanza hanno invece agito correttamente, assolvendo dal reato di abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi in assenza di una prova certa del volume del materiale edile abbandonato in un terreno altrui. L'impossibilità di dimostrare che il materiale “scaricato” superava il limite di “grandezza” imposto dalla legge, non comporta però, secondo i giudici, alcun diritto all'”impunità”. A deporre contro l'applicazione del trattamento di favore previsto dal codice penale c'è la modalità con la quale, il meno grave reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti (lettera d) della legge 210/2008) è stato messo in atto: l'utilizzo di un'area di proprietà di terzi, trasformato in discarica abusiva e già oggetto di sequestro, per abbandonarvi del materiale edile e inerte.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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