giovedì 11 gennaio 2018

Diritto all'immagine, risarcimento automatico per la pubblicazione della fotografia senza consenso

La pubblicazione non autorizzata di una fotografia, utilizzata per fini pubblicitari, comporta il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore del danneggiato, a prescindere dal contenuto denigratorio o meno dell'immagine, per il sol fatto del mancato consenso alla pubblicazione. Il danno non patrimoniale, poi, previsto dall'articolo 10 del codice civile, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato anche equitativamente dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Questo è quanto emerge dalla sentenza 634/2017 del Tribunale di Pordenone.
Il caso - La vicenda vede come protagonista un uomo che, per puro caso, sfogliando il catalogo di una rivista turistica, si era accorto di comparire insieme al suo figlio minore su una pagina del catalogo. L'immagine, che ritraeva il padre e il piccolo mentre accarezzavano un cervo con una porzione di costa sullo sfondo, era pubblicata senza il consenso dell'uomo e, per tale motivo, quest'ultimo chiedeva alla società editrice di ritirare dalla distribuzione il catalogo, nonché una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. A seguito del rifiuto della società, la questione arriva dinanzi al Tribunale, che accoglie la domanda attorea spiegandone le ragioni.
La decisione - Il giudice friulano, una volta ricostruita la vicenda, afferma che la pubblicazione della fotografia in questione «non presenta alcun elemento atto a fornire un'immagine negativa dei soggetti in questione, né a ledere l'immagine, l'onore o la reputazione degli stessi», non essendo desumibile dalla stessa alcun elemento diffamatorio o denigratorio né per il padre né per il figlio. Tuttavia, l'avvenuta pubblicazione della fotografia in assenza di consenso dell'interessato, a prescindere da qualsivoglia elemento diffamatorio insito nella medesima, è un elemento determinante che comporta di per sé il risarcimento del danno.
Il diritto all'immagine, infatti, afferma il Tribunale, è tutelato dall'articolo 10 c.c. e si esplica «nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso». E tale disposizione è interpretata nel senso che anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata dalla legge è vietata e comporta, pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno. Tale norma, poi, si ricollega agli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (Legge 633/1941) per i quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, salvo la notorietà della persona stessa. Ciò posto, per quanto riguarda la quantificazione del danno, è ben possibile che essa avvenga «in via forfettaria sulla base quanto meno del cd. prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa». E nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ovvero la non notorietà delle persone raffigurate nella fotografia e la distribuzione capillare e per finalità pubblicitarie del catalogo, la somma equa per il giudice è stata di 10 mila euro.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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