mercoledì 3 gennaio 2018

Auto usate, con l’inganno sull’anno di immatricolazione scatta la restituzione della differenza di prezzo

In materia contrattuale, durante la fase delle trattative, la parte contraente deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, ovvero deve rendere nota la controparte di tutte le informazioni in suo possesso, senza occultare o alterare fatti la cui conoscenza sia indispensabile per la corretta formazione della volontà contrattuale. In caso di riscontrato inganno nella formazione del consenso, la parte che ha violato l'obbligo di buona fede è tenuta a risarcire il danno commisurato al maggior aggravio economico prodotto. Questo è quanto si desume dalla sentenza 572/2017 del Tribunale di Pordenone.

La vicenda - La controversia sorge in seguito alla stipulazione di una compravendita di un'autovettura usata per il prezzo di 5.500 euro. Durante la fase delle trattative e al momento della conclusione del contratto, il venditore aveva dichiarato, come risultante dalla relativa fattura, quale data di immatricolazione dell'autoveicolo l'anno 2003, mentre l'anno della “prima” immatricolazione dello stesso risultava essere, dalla carta di circolazione, il 2001. Scoperto l'inganno, l'acquirente citava in giudizio il venditore chiedendo, ai sensi dell'articolo 1440 c.c., un risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo corrisposto e il minor valore dell'autovettura all'epoca della vendita.

La decisione - Il Tribunale adito della questione, una volta riscontrata la veridicità dei fatti addotti dall'acquirente, non può far altro che accogliere la domanda, condannando il venditore al risarcimento del cosiddetto danno da “interesse positivo differenziale”. Ebbene, il giudice spiega che durante la fase delle trattative il contraente non può «occultare i fatti la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale». Colui che si accinge a stipulare un contratto, cioè, deve comportarsi secondo buona fede e la violazione di tale obbligo comporta la responsabilità del danno provocato dal comportamento scorretto «commisurato al “minor vantaggio” ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dallo stesso». E nel caso di specie, una volta preso atto della effettiva non veridicità delle informazioni fornite dal venditore, che hanno sicuramente influito sulla volontà contrattuale dell'acquirente, per il Tribunale appare equo stimare il danno subito da quest'ultimo nella somma pari alla differenza tra il prezzo effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto e il valore reale dell'autovettura all'epoca della vendita, così come risultante dalle quotazioni di mercato.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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