giovedì 25 gennaio 2018

Sì al risarcimento per la morte del ricercatore esposto a radiazioni

Per la Cassazione c'è un nesso causale tra l'attività di ricerca svolta da un professore dell'Enea e la sua morte sulla quale ha influito una lunga esposizione a radiazioni ionizzanti. La Cassazione, con la sentenza 1770 chiude una vicenda iniziata nel 2003, dopo 15 anni di giudizi e a 20 anni dalla morte del ricercatore. Per i giudici nell'ambiente di lavoro erano presenti sorgenti ionizzanti, alle quali il professore, che si era ammalato di leucemia mieloide acuta, era stato esposto per un lungo periodo. E il datore di lavoro non aveva provato di aver adottato tutte le possibili misure sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. Da qui la natura contrattuale dell'illecito rispetto al ricercatore, e extracontrattuale nei confronti dei familiari, e i conseguenti danni, anche non patrimoniali che possono derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona. Secondo l'Enea la Corte d'Appello avrebbe sbagliato nell'applicare il principio dell'equivalenza causale, prescindendo dal grado di probabilità tra fatto e danno, ritenendo sufficiente anche una semplice possibilità o minima probabilità nella catena eziologica. Per la Cassazione al contrario va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. Soltanto l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, individuato con certezza “che sia sufficiente a produrre infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni” è in grado di far escludere l'esistenza del nesso attività-malattia richiesto dalla legge. E proprio sul punto l'Enea aveva fatto presente ai giudici che il professore era un fumatore, circostanza che, secondo i ricorrenti, poteva avere influito sulla malattia. Tesi che la Corte di merito aveva escluso in presenza delle esposizioni. Per i giudici deve considerarsi accertata un'efficacia almeno concausale dell'esposizione: conclusione non troppo distante da quella raggiunta dal Ctu che aveva riconosciuto la possibilità dell'eziologia professionale anche se in termini di scarsa probabilità. Il ricorso dell'Enea viene accolto solo su un punto relativo alla liquidazione di un importo forfettario che viene decurtato.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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