sabato 27 gennaio 2018

Serra in giardino consentita dal regolamento condominiale

È legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale (Cassazione, sentenza n. 30528, depositata il 19 dicembre 2017).
La serra in giardino. Un condomino ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna di altri condomini alla rimozione di una serra realizzata in giardino privato in aderenza alla facciata condominiale. I giudici escludevano la violazione dell’art. 907 c.c. in tema di distanze dalle vedute e dell’art. 1102 c.c., in quanto si trattava di un’opera non preclusiva del pari uso del bene comune.
Il benestare del progettista. Oggetto della controversia è la qualificazione e/o la validità di una clausola del regolamento condominiale che ammette modifiche alle caratteristiche della facciata dell’edificio previo benestare scritto dell’architetto progettista o di altro nominato successivamente. Sulla questione la Suprema Corte pur ritenendo che le norme del regolamento di condominio non possano derogare a quanto disposto dall’art. 1120 c.c., e quindi autorizzare opere lesive del decoro dell’edificio o di parte di esso, tuttavia la presenza di una clausola regolamentare che preveda il benestare dell’architetto per le modifiche esterne ed interne dell’edificio, non deroga agli artt. 1120 e 1122 c.c., ma rimette all’autonomia privata la definizione dell’indice di decoro architettonico.
Insindacabilità del giudice di legittimità. Aggiunge la Corte che spetta al giudice del merito accertare che l’opera realizzata dal singolo condomino e volta migliorare la fruibilità del proprio appartamento, sia conforme o meno alla destinazione della cosa comune, non al giudice di legittimità. Pertanto trattasi di questioni incensurabili in tale sede.
Prevalenza delle norma speciale. Oltre a ciò, relativamente al caso di specie, è stato anche precisato che le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nell’ambito condominiale ma solo se compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni. In caso di contrasto, prevale la norma speciale in materia di condominio rispetto alla disciplina generale sulle distanze. Conseguentemente nel caso in cui il giudice accerti l’avvenuto rispetto dell’art. 1102 c.c., è legittima l’opera realizzata rispettando le norme dettate dal regolamento condominiale, sempre che sia stata rispettata la struttura dell’edificio.
Per questi motivi il ricorso va rigettato.

Fonte: www.condominioelocazione.it/Serra in giardino consentita dal regolamento condominiale - La Stampa

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