Commette il reato di peculato il volontario dell'ente che si appropria di animali cedendoli e vendendoli a terzi, in quanto considerati come patrimonio pubblico.
E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 10 gennaio 2018, n. 594.
Il caso riguardava un volontario dell'amministrazione provinciale, condannato a un anno e dieci mesi di carcere, per essersi appropriato di animali catturati, considerati come patrimonio pubblico che l'uomo avrebbe dovuto consegnare alla Provincia. L'uomo ricorreva per Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione di norma penale ed extrapenale nonché carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio, riconosciutagli sebbene mero esecutore materiali di compiti del concessionario, posti in essere a titolo gratuito.
L'attività dell'imputato è da ricondurre, a prescindere dal carattere volontario dell'incarico prestato a titolo gratuito, a quella dell'incaricato di pubblico servizio, con attività direttamente regolamentata da legge statale e regionale, dal rapporto instaurato con la provincia, non essendo determinante la necessità di un rapporto di dipendenza.
L'art. 358 c.p., ricollega espressamente la qualifica non al rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente pubblico, ma a caratteri oggettivi propri dell'attività concretamente esercitata dall'agente, con conseguente sufficienza in ordine alla verifica dei singoli momenti in cui essa si attua, in ciascuno dei quali può ravvisarci la connotazione corrispondente al potere in concreto esercitato, essendo irrilevanti eventuali ulteriori connotazioni dell'attività esercitata con finalità e caratteristiche alquanto simili (Cass. pen., Sez. VI, 7 novembre 1991, n. 470).
Deve, quindi, ritenersi il carattere alternativo e non cumulativo dei criteri di identificazione contenuti nell'art. 358, comma 2, c.p., che rinvia all'attività prestata con le forme della pubblica funzione per come definita dall'art. 357, comma 2, c.p. L'attività risulta disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, con conseguente pacifica sussistenza della qualifica di pesona incaricata di un pubblico servizio che, ex art. 314 c.p., costituisce requisito soggettivo che deve sussistere ai fini dell'integrazione del reato di peculato.
fonte: Volontario ruba i beni dell'ente? Commette peculato | Altalex
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giovedì 18 gennaio 2018
Volontario ruba i beni dell'ente? Commette peculato

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