Se l’aereo ritarda, i passeggeri hanno diritto a chiedere un indennizzo alla compagnia aerea - che può variare a secondo della gravità e della possibilità di ricollocamento su un altro volo - senza avere alcun onere di provare il ritardo subito, basta che alleghino il biglietto e sostengano che il contrattempo si è verificato. Sarà la compagnia aerea a dover dimostrare, nel caso intenda contestare la richiesta di risarcimento, che l’orario di atterraggio è stato rispettato. Lo sottolinea la Cassazione colmando una lacuna normativa e accogliendo il ricorso di un passeggero contro la decisione del Tribunale di Roma che gli aveva negato il rimborso dicendo che non aveva dimostrato il ritardo.
Affermano infatti i supremi giudici - nella sentenza 1584 - che «nè la Convenzione di Montreal, nè il Regolamento Ce 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell’inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell’inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all’orario previsto)». Dopo aver constatato «l’assenza di una norma speciale» per risolvere questo tipo di problemi, purtroppo abbastanza frequenti, la Cassazione ha osservato che «mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo - che opera in regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo - ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato».
Al passeggero che si è rivolto alla Cassazione, il Tribunale della capitale, aveva negato il rimborso del volo Berlino-Roma di Easyjet che aveva avuto quattro ore di ritardo il 23 dicembre del 2009 facendogli perdere anche l’imbarco sul Roma-Palermo. Secondo il Tribunale capitolino, «è certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo, ossia deve dimostrare l’inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest’ultimo a dover fornire la prova liberatoria».
Questa tesi è stata totalmente sconfessata dagli `ermellini´. «Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno» per negato imbarco, cancellazione del volo o ritardato arrivo «deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore», scrive il verdetto. «Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004», conclude la Cassazione. Ora il Tribunale deve riaprire il caso dando ragione al passeggero.
fonte: Cassazione: l’aereo è in ritardo, per il rimborso non servono prove - La Stampa
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martedì 30 gennaio 2018
Cassazione: l’aereo è in ritardo, per il rimborso non servono prove
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