Non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civ., con l'ordinanza 11 dicembre 2017 n. 29594.
Il fatto
Un avvocato proponeva opposizione a ordinanze-ingiunzioni emessa dalla Prefettura, che veniva condannata alle spese. L’avvocato ricorreva in appello lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali. L’appello veniva rigettato e l’avvocato ricorreva in Cassazione.
La decisione
Il Supremo Collegio ribadisce, con stringata motivazione, che non possono essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense, richiamando una pronuncia risalente (Cass. Sez. VI 30 marzo 2011 n. 7293).
Si rilevi che la pronuncia provenga dalla VI Sezione, ossia una sorta di sezione filtro, alla quale vengono assegnate le questioni manifestamente fondate/infondate.
E tale è la annosa materia delle spese legali. Sarebbe stato giusto invero ricordare che il principio, oltre ad essere risalente, è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite: la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990).
Se la liquidazione non può avvenire al di sotto dei minimi, va ricordato che il giudice ha, altresì, l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748).
Comune denominatore per l’interprete ci sembra quello di attenersi ai criteri medi: non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel dm 55/2014 ben venticinque volte il termine “di regola. (Art. 2, comma II; art. 4 comma I (tre volte); art. 4 comma II; art. 4 comma III; art. 4 comma IV; art. 4 comma VI; art. 5 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 5 comma VI; art. 6 comma I; art. 8 comma II; art. 9 comma I; art. 10 comma I; art. 10 comma II; art. 11 comma I; art. 12 comma I, art. 12 comma II, art. 15 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 17 comma I; art. 19 comma I; art. 21 comma VII; art. 22 comma I; art. 24 commaI; art. 26 comma I).
Fonte: Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi | Altalex
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domenica 14 gennaio 2018
Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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