Niente assegno di divorzio all'ex economicamente autonomo. A ribardirlo, confermando il cambio di rotta della Cassazione che ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita coniugale “sostituendolo” con quello dell'indipendenza economica, è il Tribunale di Roma con sentenza n. 18063 dello scorso 29 settembre (Presidente Mangano, Estensore Mauro).
La controversia
Sollecita la pronuncia, la richiesta, promossa da un divorziato, tesa al rigetto della domanda di assegno formulata dall'ex. La coppia si era accordata, in sede di separazione, per il pagamento, a carico del coniuge, di 1.200 euro mensili. La somma – ridotta a mille euro con provvedimenti presidenziali, vista la nascita di un figlio dell'uomo – viene, però, contestata dall'avvocato del marito. La signora, laureata, oltre a percepire un reddito da lavoro dipendente, viveva nella casa di proprietà della madre e godeva di alcune rendite. Ella, dunque, come marcato dal legale del ricorrente, aveva i mezzi adeguati per potersi mantenere da sé. La coniuge si difende sostenendo di essere onerata da spese mediche necessitate dal suo stato di salute e che, comunque, le rendite erano destinate ai bisogni dell'anziana madre.
La sentenza
Tesi respinta dal Tribunale che, accolte le richieste dell'uomo, lo libera dall'obbligo di versare l'assegno. Nel sostenerlo, i giudici si allineano al verdetto spartiacque della Cassazione (11504/2017, nota come “decisione Grilli”) che, adeguando 27 anni di giurisprudenza, archivia il criterio del tenore di vita coniugale e lo sostituisce con quello dell'indipendenza economica. Il divorzio, scrisse il Collegio, estingue definitivamente ogni rapporto tra i coniugi, anche patrimoniale. L'assegno, perciò, siccome di natura assistenziale, spetta solo al divorziato privo dei mezzi sufficienti a vivere (non a conservare il precedente tenore di vita) o che non possa procurarseli per motivi legati all'età, alla salute o al mercato lavorativo.
Così, nel decidere sul diritto all'assegno, il giudice dovrà verificare la sussistenza delle relative condizioni di legge (mancanza di risorse adeguate o impossibilità di assicurarsele per motivi oggettivi) con riferimento – è questa la svolta della Grilli – al criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai precisi indici: possesso di redditi o cespiti; capacità e possibilità effettive di lavoro; stabile disponibilità di un'abitazione. Nozione di indipendenza economica che il Tribunale di Milano (ordinanza 22 maggio 2017) individua nella capacità per una persona adulta e sana, tenuto conto del contesto sociale di inserimento, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali. E parametro da adottare, ipotizza, potrebbe essere il limite di reddito che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ad ogni modo, secondo la nuova impostazione, l'assegno va negato al divorziato autonomo o in grado di esserlo. Ebbene, nella vicenda, la signora, sia per capacità reddituale che per disponibilità di un'appartamento, poteva dirsi indipendente. Ciò, a prescindere dagli oneri collegati alle esigenze materne che non potevano gravare sull'ex. Di qui, accolto il ricorso dell'uomo, la decisione del Tribunale di “cancellare” l'assegno di divorzio.
Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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lunedì 22 gennaio 2018
Divorzio, niente assegno se l’ex è autonomo

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