Non è punibile il conducente se non provvede a soccorrere la vittima che abbia riportato lesioni di poco conto.
E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 10 gennaio 2018, n. 54809.
Gli ermellini precisano innanzitutto come l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strad. (omissione di soccorso stradale), sia integrato anche dalla presenza del mero dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
Il dolo eventuale si configura normalmente quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza delgi elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio; è sufficiente che, per le modalità di verificazione del sinistro, e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità o anche la sola possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Cass. pen., Sez. IV, 1 aprile 2014, n. 15040).
I giudici del merito avevano escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della particolare tenuità del fatto facendo riferimento all'agire del conducente nel contesto del sinistro come indicativo della intensità del dolo.
Preme ricordare che, come statuito dalle Sezioni Unite, “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente” (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
I giudici di merito non hanno tenuto conto del rilievo della natura delle minime lesioni riportate dalla vittima, elemento che induce il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione di cui all'art. 131-bis c.p.
Fonte: Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale | Altalex
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martedì 16 gennaio 2018
Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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