giovedì 6 dicembre 2018

Solo illecito amministrativo per il parcheggiatore abusivo

L'attività di parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa. E il giudice non può dunque far scattare una misura di custodia.
La Corte di cassazione, con la sentenza 54155, accoglie il ricorso contro la decisione di contestare la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, prevista dal Codice antimafia (Dlgs 159/2011), esprimendo un giudizio di pericolosità, basato sulla sola attività di parcheggiatore abusivo svolta dal ricorrente. La Cassazione ricorda che il giudice penale può disapplicare il provvedimento amministrativo motivato solo da illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta possibilità che vengano commessi delitti.
L'ordine, la cui violazione ha come conseguenza un illecito penale, deve, infatti, essere fondato su indizi da cui desumere che il destinatario rientri tra le categorie di persone ritenute abitualmente pericolose (articolo 1 legge 1423/1956) secondo argomentazioni fondate su elementi di fatto.
Tra questi non può rientrare il “lavoro” di parcheggiatore abusivo che non è un reato ma un illecito amministrativo, previsto dal Codice della strada (articolo 7, comma 15-bis). Né, come nel caso esaminato, il provvedimento del questore, può essere supportato da considerazioni circa l'eventuale reato di estorsione, conseguenza del “pretendere” denaro dagli automobilisti. Espressione che, in assenza di chiarimenti utili ad accreditare la tesi di una condotta marcatamente intimidatoria, non può essere interpretata come rientrante nel reato previsto dall'articolo 629 del Codice penale, quando potrebbe essere compresa nei confini della richiesta semplicemente insistente o petulante.
L'asse portante del provvedimento del questore, per giustificare la pericolosità sociale, dunque non regge. E il provvedimento avrebbe dovuto essere disapplicato dai giudici di merito. La Cassazione annulla senza rinvio perché il fatto, privo del presupposto, non sussiste. Sull'attività di parcheggiatore abusivo, proprio il 4 dicembre, è entrata in vigore una modifica introdotta dal decreto sicurezza: ora le sanzioni penali scattano solo in caso di recidiva.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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