Per i Giudici ciò che conta è la constatazione della condizione di non autosufficienza economica della ragazza. Confermato perciò l’onere a carico del genitore, così come fissato in sede di divorzio.
Irrilevante la rinuncia della figlia maggiorenne al mantenimento da parte del padre. Ciò che conta, sanciscono i Giudici, è la constatazione della mancata autosufficienza della ragazza (Corte di Cassazione, ordinanza n. 32529/18, sez. I Civile).
Obbligo. Ufficializzato il divorzio e fissati i connessi obblighi economici. Tempo dopo, però, il marito punta a ottenere una «modifica delle condizioni» fissate dai Giudici, e, in particolare, auspica la revoca del «mantenimento» in favore della figlia maggiorenne, soprattutto alla luce del fatto che ella ha vissuto per un periodo all’estero e ha «svolto alcune attività lavorative part-time».
Come ulteriore elemento a sostegno della propria tesi, poi, il padre evidenzia anche che «la figlia, per il tramite del difensore in primo grado, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al mantenimento».Tale linea di pensiero non convince però né i Giudici di merito né quelli di Cassazione. E così il padre si ritrova a vedere confermato il proprio «obbligo di mantenimento» verso la figlia.
In particolare, i Giudici della Cassazione, condividendo il ragionamento fatto in Appello, ritengono che correttamente si è «valutato il contenuto della dichiarazione», escludendone «il valore di rinuncia», ma, allo stesso tempo, si è soprattutto «escluso che emergessero circostanze di fatto significative» su una ipotetica «raggiunta autosufficienza della figlia».Tirando le somme, è indiscutibile, sanciscono i Giudici della Cassazione, che «la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento non può in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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martedì 18 dicembre 2018
Inutile la rinuncia della figlia maggiorenne al mantenimento: resta l’obbligo del padre

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