sabato 1 dicembre 2018

Farmaci generici ”equivalenti” agli originatori solo con sconto del 20%

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 6716 del 27 novembre 2018, accogliendo il ricorso dell'Aifa contro la società farmaceutica Eg ha confermato il regime dei prezzi previsto nel 2012 dal decreto Balduzzi per i farmaci “generici”. L'articolo 12, comma 5, del Dl n. 158 del 2012, spiega la decisione, ha escluso la contrattazione per i prezzi dei farmaci generici solo per l'ipotesi in cui l'Azienda produttrice indichi un prezzo “conveniente”. Si fa invece ricorso alla contrattazione se il prezzo proposto per il generico è superiore alle percentuali introdotte dal cd. decreto scaglioni (applicando i criteri dettati dalla delibera Cipe n. 3 del 2001) salvo il limite di un prezzo che sia almeno del 20% inferiore a quello del farmaco originatore (previsto dalla norma speciale sui generici, introdotta dal comma 130 dell'art. 3, l. n. 549 del 1995). Niente da fare dunque per la società Eg che aveva censurato la commercializzazione in fascia C/RR del Clonazepam quale conseguenza del mancato accordo tra le parti sul prezzo al pubblico necessario ai fini del collocamento in classe A. La Eg, infatti, aveva offerto un prezzo al pubblico più basso del 10% rispetto a quello della confezione Branded già presente sul mercato in classe A, e successivamente lo aveva ridotto di un ulteriore 5%, ritenendo che fosse sufficiente ai fini della classificazione in “A”.

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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