giovedì 20 dicembre 2018

La cannabis legale non sdogana detenzione marijuana e hashish

La legge 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non si riferisce anche alla commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione - costituiti dalle inflorescenze (Marijuana) e dalla resina ( Hashish) - e, pertanto, le condotte di detenzione illecita e cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina del Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 56737/2018, confermando il sequestro probatorio di circa 200gr di marjuana e 160 gr di hashish rinvenuti presso i locali di una srl di Forlì attiva nella commercializzazione del cannabis sativa. Per il tribunale il vincolo era giustificato «sulla base della necessità di verificare la precisa corrispondenza della marijuana sequestrata alla specie di canapa legalmente commerciabile ai sensi della legge 242/2016 nonché, se anche così fosse, il rispetto del limite di principio attivo posto dall'art. 4 della medesima legge, dal momento che il superamento ai sensi dei commi 5 e 7 della citata disposizione consente alla A.G. di disporne la distruzione». Una motivazione condivisa dalla Suprema corte secondo cui «la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina (costituita dall'art. 14 Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma terzo, Dl 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), in cui l'allegata Tabella prevede solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9-THC». Dunque, prosegue la Corte affermando un principio di diritto, «l'introduzione della legge 2 dicembre 2016 n. 242, stabilendo la liceità della coltivazione della “Cannabis Sativa L” per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish) e - pertanto - non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal Dpr n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile». Ragione per cui, la Cassazione ha respinto il ricorso che prospettava un «error in judicando in ordine alla astratta conformità al tipo legale di cui all'art. 73 Dpr n. 309/90 della fattispecie materiale sottoposta a giudizio in relazione alla marijuana ed all'hashish sequestrati al ricorrente, delle quali – conclude la decisione - non è neanche allegata la provenienza da coltivazioni lecite nel territorio italiano, ma loro importazione da produzioni estere, cosi esulando anche dalla stessa prospettazione difensiva volta ad estendere la liceità della coltivazione della canapa alla commercializzazione dei suoi derivati marjuana ed hashish».

fonte: CassaForense-DatAvvocato

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