Accolta la richiesta di ristoro economico presentata dal padre, dai fratelli e dai figli della donna. Respinta, invece, quella presentata dal marito. Decisiva la constatazione che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era anche nato un figlio.
Esito drammatico per l’impatto in piena campagna tra un’automobile e un mezzo agricolo: la donna alla guida della vettura perde la vita. Quasi tutti i suoi familiari più stretti possono legittimamente pretendere un adeguato ristoro economico per il grave danno morale subito, eccetto il marito, a cui viene negato il diritto al risarcimento. Decisivo, secondo i Giudici, il fatto che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, coronata dalla nascita – tre mesi prima della morte della moglie – di un figlio (Corte di Cassazione, sentenza n. 31950/18).
Colpa. La delicata vicenda giudiziaria ha origine nel lontano luglio del 1998, quando, in provincia di Matera, un’automobile si contra con un mezzo agricolo, non assicurato, per giunta. Le conseguenze peggiori sono per la donna alla guida della vettura, che a causa dell’incidente e delle lesioni riportate perde la vita.
Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, i Giudici definiscono le responsabilità dei due conducenti. Colpevole non è solo l’autista del mezzo agricolo – e che «ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione» – , ma anche la donna che, secondo i Giudici, «ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, una strada rettilinea senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni» e «senza indossare le cinture di sicurezza».Accertato, quindi, «il concorso di colpa», in Appello viene ritenuta legittima la pretesa risarcitoria avanzata dai familiari della donna, ossia «il padre, i fratelli e i figli».Respinta, invece, la richiesta presentata dal marito. Questo ‘no’ si spiega, secondo i Giudici, con la mancanza tra i coniugi – non separati – di «un progetto di vita in comune di un vincolo affettivo». E a questo proposito viene evidenziato che «l’uomo aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie».Decisiva, quindi, secondo i Giudici, la presenza di «una circostanza che costituisce, secondo comune esperienza, sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale» e della conseguente mancanza di «un vincolo affettivo».
Legame. La visione tracciata in Appello è condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione, che, di conseguenza, respinge definitivamente la domanda di risarcimento presentata dal marito.
In premessa, i Giudici della Cassazione ribadiscono che «il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale con conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare».
Tale prospettiva non è applicabile, secondo i Giudici, alla vicenda in esame. Ciò alla luce di «elementi di segno contrario», come «l’esistenza di una relazione extraconiugale» da parte del marito della donna deceduta con «conseguente nascita di un figlio».
A fronte di questo quadro, e tenendo presente che «la relazione extraconiugale costituisce un evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi», il marito non ha affatto dato prova della concreta «persistenza di un vincolo affettivo» in ambito coniugale e quindi di «avere effettivamente subito un danno morale» per la morte della moglie.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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mercoledì 12 dicembre 2018
Moglie morta in un incidente: non risarcito il marito traditore
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