Durante le ferie annuali minime garantite dal diritto dell'Unione il lavoratore ha diritto alla sua retribuzione normale nonostante precedenti periodi di disoccupazione parziale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza 13 dicembre 2018 nella causa C-385/17. I giudici però hanno precisatoche «la durata di tali ferie annuali minime dipende dal lavoro effettivo prestato durante il periodo di riferimento, di modo che periodi di disoccupazione parziale possono avere l'effetto che tali ferie minime siano inferiori a quattro settimane».
Il caso esaminato - Il caso su cui si è pronunciata la Corte di giustizia Ue riguarda il dipendente di una società tedesca, la Holzkam, che nel 2015 si è trovato in disoccupazione parziale e non ha prestato lavoro effettivo per 26 settimane, ossia la metà dell'anno. Durante i periodi di disoccupazione parziale il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore continua, ma il lavoratore non presta lavoro effettivo per il suo datore di lavoro. Tuttavia, secondo il contratto collettivo dell'edilizia, i lavoratori hanno diritto a ferie annuali di riposo di 30 giorni, indipendentemente dai periodi di disoccupazione parziale nel corso dei quali non hanno prestato lavoro effettivo. Pertanto, durante il 2015 e il 2016, il dipendente della Holzkam ha preso i 30 giorni di ferie maturati nel corso del 2015. Ciononostante, secondo il contratto collettivo, i periodi di disoccupazione parziale sono presi in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo delle ferie annuali, detta «indennità per ferie retribuite». La Holzkamm ha quindi calcolato l'importo da pagare al dipendente sulla base di una retribuzione oraria lorda inferiore alla retribuzione oraria normale, il che ha avuto come effetto una riduzione significativa dell'importo della sua retribuzione.
Ritenendo che i periodi di disoccupazione parziale durante il periodo di riferimento non possano avere l'effetto di ridurre l'importo dell'indennità per ferie retribuite cui ha diritto, il dipendente si è rivolto al Tribunale del lavoro di Verden, che a sua volta ha interpellato la Corte di giustizia.
La posizione della Cgue - La Corte ha statuito che «il fatto che si percepisca, per i giorni di ferie annuali garantiti dal diritto dell'Unione, una retribuzione che non corrisponde alla retribuzione ordinaria che percepisce durante i periodi di lavoro effettivo è in contrasto con il diritto dell'Unione». Sottolinea però che il diritto dell'Unione non richiede che la retribuzione ordinaria sia concessa per tutta la durata delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste dal diritto dell'Unione, «ove tali ferie sono maturate dal dipendente soltanto per i periodi di lavoro effettivo». In sostanza, l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dal diritto dell'Unione, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.
fonte:CassaForense-DatAvvocato
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sabato 15 dicembre 2018
Retribuzione normale durante ferie nonostante periodi disoccupazione parziale
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