lunedì 29 febbraio 2016

È annullabile la polizza sulla vita stipulata da una donna malata di Alzheimer

Accolto il ricorso del figlio in Cassazione: le quattro polizze assicurative stipulate dalla madre, malata di Alzheimer al tempo della stipula, costituiscono una liberalità indiretta e, come tale, annullabile se compiuta da persona incapace. Così ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 3263 del 19 febbraio scorso.

Il caso. Il figlio, vistosi rigettare dalla Corte d’Appello la domanda di annullamento di quattro polizze assicurative stipulate dalla madre, continuava la sua battaglia giudiziaria in Cassazione dove tornava a ribadire la nullità della stipula delle polizze in questione, in quanto avvenuta nel periodo in cui la donna, malata di Alzheimer, era già priva della capacità d’intendere e di volere. In particolare, chiedeva ai Supremi Giudici di qualificare come donazione indiretta - quindi annullabile su istanza del donante e dei suoi eredi ai sensi dell’art. 775 del Codice Civile - le polizze a contenuto finanziario/assicurativo, in cui la madre aveva indicato come beneficiari dei terzi, che avrebbero acquisito il profitto di tali contratti solo nel caso in cui la donna fosse deceduta prima della scadenza degli stessi.
Intenzione di realizzare una liberalità. Il suo ricorso viene accolto dalla Cassazione. Da quanto emerge, la volontà della defunta era far conseguire, al momento della scomparsa, l’indennizzo delle polizze ai beneficiari designati nel contratto, senza che tale profitto transitasse attraverso l’asse ereditario e senza che fosse interessato da vicende successorie. I Giudici ritengono pacifico l’orientamento di Cassazione, secondo cui la donazione indiretta può realizzarsi in diversi modi, poiché è sufficiente che sia caratterizzata dal fine di realizzare una liberalità. Nel caso in esame, i terzi hanno acquisito per effetto della designazione un diritto proprio ad ottenere i vantaggi dell’assicurazione e a seguito del decesso, tale diritto è divenuto definitivo, comportando così l’attribuzione ai due beneficiari delle somme risultanti dalle polizze.
Donazione verso i beneficiari della polizza. Per la Corte di Cassazione, il fatto che i profitti fossero conseguibili solo a condizione della mancata revoca della designazione e del decesso della stipulante prima della scadenza del contratto, non è sufficiente a non far rientrare questo negozio giuridico all’interno della donazione indiretta. Infatti, continua la Cassazione, non essendo emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve quindi ritenersi che l’operazione sia stata concepita come donazione indiretta a favore dei due beneficiari. Per tali ragioni i Supremi Giudici hanno applicato alla fattispecie di causa un principio già espresso in passato, secondo cui «nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito».

Fonte: www.ridare.it /È annullabile la polizza sulla vita stipulata da una donna malata di Alzheimer - La Stampa

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