Sì alla particolare tenuità per la guida in stato d’ebbrezza e per chi rifiuta l’alcoltest. Le S.u. penali della Cassazione chiudono il contrasto di giurisprudenza con le informazioni provvisorie 4 e 5/2016. Chi non ha mai avuto noie con la giustizia può vedersi riconoscere la non punibilità ed evitare l’arresto fino a un anno, pena prevista per l’ipotesi più grave di cui all’art. 186 Cds per l’ubriaco che si mette al volante.
Sanzioni dal prefetto. La causa di non punibilità ex art. 131 bis Cp è stata introdotta dal dlgs 28/2015, provvedimento attuativo della depenalizzazione, e ben può essere applicata a ogni ipotesi criminosa, a patto che ne ricorrano i presupposti: vale a dire soltanto se si tratta di una fattispecie punita con sanzione detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta non è abituale e l’offensività risulta ridotta. Il colpo di spugna, dunque, vale anche per quei reati definiti dal legislatore con la tecnica della soglia, come nel caso della rilevanza penale collegata alla concentrazione dell’alcol nel sangue del guidatore. Ma attenzione: il comportamento deve ritenersi abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del provvedimento.
Fonte: www.italiaoggi.it/Uno stato d’ebbrezza soft - News - Italiaoggi
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sabato 27 febbraio 2016
Sì alla particolare tenuità per la guida in stato d’ebbrezza

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