domenica 31 gennaio 2016

Online il sito che raccoglie i criminali più ricercati d'Europa

Al momento sono 45 facce: quelle dei più pericolosi ricercati in Europa, raccolte dalle autorità di polizia del Vecchio Continente coalizzatesi nell'Enfast, la rete europea che riunisce i team investigativi dei 28 Stati membri dell'UE specializzati nella caccia ai latitanti.
E' la prima volta che viene avviato un simile progetto e l'obiettivo è intuibile: chiedere aiuto a tutti i cittadini europei per ricevere informazioni (anche in forma anonima) che possano essere d'aiuto per acciuffare i malviventi in fuga. Almeno quelli di maggiore profilo internazionale, ricercati perché già condannati oppure sospettati di aver commesso reati gravi o attentati terroristici in Europa.
Consultabile in 17 lingue, "Europe's Most Wanted Fugitives" sarà costantemente aggiornato dai singoli team nazionali dell'Enfast, ciascuno dei quali inserirà un numero ristretto di nominativi, selezionati in base alle priorità del momento e alla probabilità appunto di ricevere segnalazioni. "La lotta al crimine passa attraverso la cooperazione e la condivisione in tempo reale di ogni informazione utile per la cattura dei latitanti ed in questo senso il sito web di Europol rappresenta un importante strumento di indagine", ha commentato l'iniziativa in una nota Gennaro Capoluongo, direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Al momento per l'Italia sono stati inseriti il profilo di Matteo Messina Denaro, capo della mafia trapanese e considerato il boss più potente di Cosa Nostra, e quello di Ernesto Fazzalari, anche lui affiliato alla criminalità organizzata e ricercato per traffico di droga e di armi.

Per vedere "i più ricercati" clicca qui: Europe's most wanted |

fonte: www.panorama.it

I tempi infiniti della giustizia, ogni giorno 4 prescrizioni in appello

La scopertura del personale amministrativo quasi al 20%. Le pendenze di processi che hanno raggiunto in appello «l’enorme numero di oltre 17mila». Infine i tempi della prescrizione: nel 2014 sono state pronunciate in secondo grado in Emilia-Romagna 1.524 sentenze di questo tipo, quattro al giorno, pari al 23,6% del totale definito. Dati che preoccupano il presidente della Corte di Appello di Bologna Giuliano Lucentini che, in occasione della sua ultima inaugurazione di anno giudiziario per fine mandato, tira così le fila: «In sostanza, a parte qualche timido, ancorché significativo, miglioramento, il servizio che il magistrato è chiamato a rendere alla collettività resta, nel distretto, come purtroppo nell’intero Paese, quanto mai insoddisfacente».

LA MANCANZA DI PERSONALE -Con una scopertura del personale amministrativo del 18,9% la Corte di Appello di Bologna è infatti, dopo Trento, sezione distaccata di Bolzano, la Corte con la maggior scopertura in Italia. «Stando a recenti indicazioni del ministero della Giustizia - ha detto Lucentini - fra tutti gli uffici giudiziari dell’Emilia-Romagna le maggiori percentuali di scopertura si registrano nel tribunale di Modena con -23,1%, di Rimini con -18,8%, di Bologna con -17,1%». Una situazione che in definitiva «è e resta precarissima, nonostante che le notifiche penali per posta elettronica abbiano recato, come recheranno, sicuri vantaggi alle cancellerie, al pari dell’introduzione del processo civile telematico». La descrizione data da Lucentini è di un sistema «ingolfato», con «tante incrostazioni che lo avviluppano».

I DATI - Se la legge nazionale, ad esempio, prevede in termini di durata del processo che il giudizio di primo grado non deve durare più di tre anni, non più di due l’appello e quello di legittimità deve concludersi in un anno, tra l’1 luglio 2013 e il 30 giugno 2014 i Tribunali del distretto e la Corte d’Appello hanno «rispettivamente definito 10.721 e 3.912 procedimenti civili oltre il termine loro normativamente concesso». «Inarrestabile» è stato definito dal presidente l’aumento delle pendenze e il tempo medio di definizione. In Corte d’Appello, se le definizioni risultano aumentate di oltre l’11%, «motivo di soddisfazione» sono aumentate anche le pendenze finali «le quali hanno finito col raggiungere l’enorme numero di oltre 17.000 processi». È «connesso motivo di preoccupazione» la prescrizione: così si chiudono il 7,6% del totale di processi davanti al Gip-Gup, il 9% di quelli a dibattimento, il 23,6% di quelli in appello.

fonte: www.corriere.it//I tempi infiniti della giustizia, ogni giorno 4 prescrizioni in appello - Corriere di Bologna

Tripadvisor non è responsabile per giudizi diffamatori

Tripadvisor veniva convenuta in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, da una prestigiosa struttura turistico-alberghiera poiché sul sito omonimo era apparsa una recensione dal contenuto diffamatorio, ovvero qualificante l’Hotel “Hotel di m***a”.
La parte attrice chiedeva accertarsi la responsabilità di Tripadvisor, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, sotto tre distinti profili:
l’aver pubblicato la recensione, escludendo che Tripadvisor fosse un hosting provider, trattandosi , invece di un sito web;
il non aver rimosso immediatamente l’inserzione;
il non averle fornito i dati dell’anonimo inserzionista.
Il Giudice rigettava la domanda attrice sul presupposto che la convenuta Tripadvisor fosse da qualificare come hosting provider e che avesse agito in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del decreto 70/03.
Tali fattispecie normative dispongono l’esonero di responsabilità del prestatore del servizio di hosting, salvo che lo stesso, venuto a conoscenza della commissione di un illecito su espressa comunicazione delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite pubblicate sulla sua piattaforma.
L’hosting provider ha la funzione di limitarsi ad offrire ospitalità sul proprio server ad informazioni fornite dagli utenti, ponendosi, rispetto al contenuto delle stesse, in modo neutro. Esso difetta, infatti, di poteri preventivi di selezione dei contenuti pubblicati e si differenzia, dunque, dal content provider, che fornisce invece contenuti pubblicati sotto la responsabilità editoriale dello stesso titolare gestore/del sito.
Il discrimine per l’applicazione dell’esenzione di responsabilità non risiede nella circostanza che il fornitore del servizio gestisca un “sito” ; questo è lo strumento attraverso il quale tutti i provider (content o hosting) offrono il proprio servizio. La linea di demarcazione si situa, piuttosto, nel potere di controllo e di gestione dei contenuti che sullo stesso vengono pubblicati.
Tripadvisor si limita ad offrire un portale web (o sito) dove trovano ospitalità circa 3,7 milioni di strutture turistiche e ben 150 milioni di recensioni. Ogni commento è redatto autonomamente dagli utenti del portale, sotto la loro esclusiva responsabilità.
Il fatto che Tripadvisor sia dotato di un sistema di filtri volti a bloccare una serie di informazioni (sull’account utente, sui possibili legami tra questo e la struttura oggetto di recensione) non significa, secondo il Giudicante, che lo stesso sia in grado di controllare preventivamente i contenuti che vengono pubblicati sulla piattaforma. Tale filtro accessorio non comporta l’inapplicabilità dell’esenzione prevista a beneficio degli hosting provider, in quanto si tratta di una mera funzionalità atta a migliorare l’offerta del servizio di hosting.
Inoltre, il Regolamento di Tripadvisor, nel quale viene indicato che le inserzioni non devono essere mendaci e/o volgari a pena di non accettazione delle stesse, costituisce un mero intento moralizzatore affinché gli utenti vengano scoraggiati a commettere illeciti ed incoraggiati a conformarsi al modello comportamentale auspicato da Tripadvisor, ma non può a assurgere a garanzia di veridicità di quanto pubblicato né, tanto meno, ad assunzione di responsabilità.
La giurisprudenza europea (Scarlet Extended SA/ SABAM C-70/10) e nazionale ( ex plurimis Cass pen sent n. 5107/2013) sono risultate granitiche nell’affermare che il principio della libertà di espressione e di informazione nella rete Internet è ostativo all’imposizione di un pregnante sistema di controllo di filtraggio nei servizi di hosting provider , che ne altererebbe altrimenti e ineluttabilmente la funzione.
Ne consegue che non sussiste neanche alcun obbligo di rimozione del contenuto illecito, in assenza di una decisione giudiziaria accertante la natura diffamatoria dello stesso (nel caso in esame mancante attesa l’assenza di denuncia penale) ; né si configura una responsabilità di Tripadvisor per l’omessa comunicazione dei dati dell’anonimo inserzionista, atteso che l’obbligo sorge solo in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che, nel caso di specie mai era stato richiesto.
Peraltro lo stesso Garante della Privacy ha escluso l’obbligo di comunicazione dei dati degli utenti in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

fonte: www.leggioggi.it/AlessiaCiavattini/Tripadvisor non è responsabile per giudizi diffamatori

sabato 30 gennaio 2016

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015

“Vorrei davvero che la cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario non fosse considerata un semplice rito, solenne nella forma ma ripetitivo e perciò inutile nella sostanza, bensì riuscisse a segnare uno spazio di riflessione e di dialogo e a trasmettere alla comunità nazionale un messaggio di speranza, fiducia e impegno per una più feconda stagione della Giustizia”. Questo l'auspicio espresso dal P rimo presidente della Cassazione Giovanni Canzio nella sua Relazione - sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015 - per l'apertura dell'anno giudiziario 2016 che in corso nell'Aula magna della Suprema Corte alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Per quanto concerne l'immigrazione clandestina secondo Canzio “la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe risultati concreti”.
Più in generale per il primo presidente “sarebbe auspicabile, pur nella mutevolezza degli aspetti economico-sociali da cui è contraddistinta la modernità, che il Legislatore evitasse d'intervenire sul tessuto normativo con modifiche troppo frequenti, spesso ispirate a logiche emergenziali poco attente ai profili sistematici dell'ordinamento, rendendo così difficile il formarsi di orientamenti giurisprudenziali di lungo periodo e, per ciò stesso, più stabili e affidabili”.
Arriva poi il richiamo al “rispetto delle regole stabilite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato” anche nella lotta a “ogni forma di criminalità organizzata o terroristica, anche quella internazionale di matrice jihadista”. “Diversamente tradiremmo la memoria” dei magistrati “caduti in difesa dei più alti valori democratici”.
Sono “efficaci”, invece, i più recenti interventi legislativi “diretti alla riduzione del flusso della domanda” nella giustizia civile, “anche mediante una serie di incentivi per la cosiddetta degiurisdizionalizzazione e la previsione del 'filtro' in appello”. L'effetto positivo è stato quello della “progressiva diminuzione delle iscrizioni” di nuove cause accompagnato da “un tasso di definizioni comunque superiore alle prime e a una consistente diminuzione delle pendenze” negli uffici di merito. Dati “coerenti” con il r apporto 2016 'Doing Business' che, quanto a tempi e costi delle controversie commerciali, colloca l'Italia al 111/mo posto nella graduatoria dei 189 Paesi considerati, “con un miglioramento di 13 posizioni rispetto al precedente anno, pur rilevandosi che i più importanti Stati membri dell'Ue sono collocati in una posizione più alta”, conclude Canzio a questo proposito.
Mentre sull'arretrato la Cassazione versa “in uno stato di profonda e visibile crisi di funzionamento e di identità”, i dati di fine anno “segnano l'insuccesso di una strategia mirata alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero aumento della produttività, fino al limite dell'esaurimento delle energie dei magistrati e del personale”. Ormai è a rischio “la qualità della giurisdizione di legittimità”, sommersa da una mole di ricorsi (105mila le cause civili pendenti da oltre tre anni, quelle tributarie sono il 32,7% quelle di lavoro il 14,3%) che ha “proporzioni mostruose” rispetto a quelle, molto esigue, di altre Corti. Se continua così, avverte Canzio, la Cassazione scivolerà sempre più nel “modesto ruolo di Corte di revisione o di terza istanza”, abdicando a quello di 'Corte del precedente'. “Si impone l'urgente e coraggioso avvio di un percorso di autoriforma, mediante l'adozione,anche sperimentale, di misure organizzative interne, radicali e inedite”.
Infine per quanto riguarda il settore penale “il progetto riformatore” messo in campo dal Governo e dal Parlamento “sta dando risultati incoraggianti negli uffici di merito”, mediante le riforme degli istituti della contumacia, della messa alla prova, della particolare tenuità del fatto, e le misure alternative di deflazione al carcere e “più in generale, del sistema sanzionatorio, in una logica prevalente di prevenzione e di depenalizzazione”. Tali effetti positivi non si registrano però in Cassazione dove i ricorsi penali di nuova iscrizione (53.539) superano quelli smaltiti (51.702) nonostante il maggior lavoro dei consiglieri (487 sentenze pro capite contro le 477 del 2014). La pendenza penale ammonta a 35.980 cause e la durata media è di sette mesi e nove giorni (al di sotto della soglia europea). “Irrisorio” il numero delle prescrizioni (677 pari all'1,7% delle definizioni). Altissimo il tasso di inammissibilità (64,2%).

Per leggere la relazione clicca qui: Layout 1

fonte: www.ilsole24ore.com

Truffato al bancomat: responsabile la banca, non il cliente

«Carta illeggibile, sportello fuori servizio» e il bancomat non viene restituito, eppure il giorno dopo vengono prelevati dal conto del correntista 7000 euro. Questo quanto accaduto ad un uomo che, non riuscendo a prelevare, si fa aiutare da un passante – mostrandogli inavvertitamente il pin – e segnala l’inconveniente al vicepresidente dell’Istituto di credito che si trovava presso la filiale.
L’uomo denunciava l’accaduto anche alle autorità giudiziarie e conveniva in giudizio la banca, che, invece, deduceva la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto.
Condotta imprudente del correntista. I giudici di merito rigettavano la domanda del correntista, ritenendo che l’indebito prelievo fosse ascrivibile in via esclusiva alla sua responsabilità: la condotta tenuta dal cliente della banca era stata del tutto imprudente, dal momento che aveva digitato il pin sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero verde, come indicato dal funzionario della banca e limitandosi a segnalare la mancata restituzione della carta, omettendo di far menzione della presenza di un terzo.
E la condotta della Banca? La vittima della truffa ricorreva allora in Cassazione, lamentando che i precedenti Giudici avevano individuato nell’esclusiva sua responsabilità la causa del danno patrimoniale, da lui subita, ed inoltre, non avevano preso in considerazione il grave difetto di diligenza dell’istituto bancario che, all’esito della segnalazione da parte dell’uomo, non aveva posto in essere alcuna cautela.
La diligenza professionale. Per la Cassazione il motivo è fondato,  «la Corte di Appello nel riconoscere l’esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito l’individuazione del pin ad un terzo e non aver provveduto all’immediato blocco della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.».
La Banca avrebbe dovuto quindi indagare sulla condotta del funzionario che aveva avuto immediata notizia del malfunzionamento del bancomat, che aveva demandato al giorno successivo alla denuncia i controlli; inoltre, aveva anche omesso ogni tipo di controllo e verifica mediante il sistema di telecamere dell’avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi.
Concludendo. Secondo la Corte di Cassazione «ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dalla sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente» (Cass., n. 13777/2007).
Sulla base di tali argomenti la Cassazione, con la sentenza n. 806 del 19 gennaio scorso, ha accolto il ricorso dell’uomo.

Fonte: www.ridare.it/Truffato al bancomat: responsabile la banca, non il cliente - La Stampa

venerdì 29 gennaio 2016

Il primario non ha l’obbligo di verificare la competenza degli infermieri

Con la sentenza 2541/2016, la Cassazione ribadisce con forza il principio della separazione delle competenze tra medico e infermiere, dal quale fa derivare l’inesistenza di un obbligo a carico del primario a formare e a verificare le competenze del personale infermieristico. Inoltre, la sentenza offre l’occasione per compiere alcune riflessioni sulla responsabilità colposa dei vertici amministrativi, troppo spesso vera causa di eventi offensivi.

In primo grado il primario di un’unità di terapia intensiva di cardiologia veniva assolto dall’accusa di omicidio colposo a danno di un paziente deceduto a seguito di una aritmia fatale al cuore, la quale non era stata rilevata dal personale infermieristico in quanto impegnato in altre attività necessarie e che comunque non era stata segnalata dal monitor con allarme acustico in quanto gli infermieri erano privi della formazione indispensabile per far funzionare correttamente il sistema di monitoraggio. In particolare, veniva esclusa la colpa. Da un lato, si affermava che l’imputato aveva svolto la sua funzione di verificare, al momento del trasloco dell’Unità presso una nuova struttura, che il mantenimento della precedente turnazione di tre infermieri professionali complessivi comportava la scomparsa della funzione di controllo visivo dei monitor. Anzi, era risultato che lo stesso aveva evidenziato con forza le problematiche insorte esponendosi personalmente anche nei confronti della Dirigenza amministrativa, con la conseguenza che, secondo il tribunale, la responsabilità delle evidenziate inefficienze doveva essere addirittura ravvisata nell’operato dei vertici. Dall’altro lato, si osservava che non rientrava tra i compiti del Primario quello di organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e che non poteva neppure pretendersi dallo stesso una puntuale verifica preliminare della piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori.

In appello il primario viene condannato ritenendo fondato il secondo profilo della colpa: essendo a conoscenza delle disfunzioni relative all’attività di monitoraggio, egli avrebbe dovuto assicurarsi della esaustiva capacità degli infermieri di utilizzare correttamente le apparecchiature telemetriche.

La Cassazione assolve il medico sulla base di due argomentazioni. Anzitutto, non rientra tra i compiti del Primario organizzare corsi per la formazione del personale infermieristico e neppure verificare la competenza degli operatori. Alla luce della normativa vigente, il personale infermieristico non è più considerato “ausiliario del medico”, ma “professionista sanitario”, con la conseguenza che l’unità operativa è caratterizzata da personale che agisce terapeuticamente in autonomia e nell’immediatezza anche senza la presenza del medico. In secondo luogo, si osserva che la Corte di appello non ha effettuato alcuna prognosi circa l’efficacia, sul piano della evitabilità del decesso del paziente, del comportamento alternativo lecito: la Corte di Appello – sostiene la Corte – avrebbe dovuto interrogarsi sul “se” anche ad allarmi attivati, sarebbe stato possibile un intervento immediato e tempestivo da parte delle due sole infermiere, già occupate con altri tre pazienti problematici.

La sentenza merita tre considerazioni. Anzitutto, convince l’affermazione della inesistenza di un obbligo in capo al primario di formazione degli infermieri, e ciò per la semplice ragione che si tratta di due figure assolutamente indipendenti. In secondo luogo, si deve osservare come nella giurisprudenza di legittimità si faccia sempre più strada l’idea che per attribuire la colpa non sia sufficiente l’accertamento della violazione di una regola cautelare, dovendosi indagare anche l’efficacia concreta del comportamento alternativo lecito mediante un giudizio prognostico che tenga conto delle circostanze concrete in cui la condotta dovuta deve essere realizzata. Infine, non si può fare a meno di notare come dietro a tutta questa vicenda vi fossero soprattutto gli estremi per una colpa da parte dei vertici amministrativi, i quali avevano realizzato una ristrutturazione senza considerare le disfunzioni che si sarebbero venute a creare, derivanti in questo caso dalla insufficienza del personale infermieristico. Non solo, ma c’è da ritenere che in questa particolare fase storica si andranno sempre più ad aprire margini per affermare una responsabilità dei vertici amministrativi a seguito di una colpa nelle scelte organizzative, visto che sempre di più si stanno operando ristrutturazioni che creano disfunzioni che gli operatori non sono in grado di affrontare. In buona sostanza, si profila all’orizzonte il rischio che eventi offensivi a danno di pazienti, se da un lato sono dovuti a una colpa degli operatori sanitari, dall’altro lato tale colpa è a sua volta dovuta a scelte organizzative a monte nella sostanza negligenti, come avvenuto nel caso in esame, dove il trasferimento dalla vecchia struttura al nuovo reparto aveva messo in evidenza la carenza del personale infermieristico, vale a dire delle dotazioni minime necessarie a garantire la piena funzionalità ed adeguatezza del reparto. E se fino ad ora si finisce per scaricare tutte le responsabilità sui medici, che tuttavia a ben vedere spesso non dovrebbero essere puniti perché si trovano nell’impossibilità di adempiere proprio a causa delle scelte organizzative disfunzionali, in futuro sarebbe opportuno individuare i reali responsabili che sono sostanzialmente i vertici amministrativi.

Per leggere la sentenza clicca qui:www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/29/il-primario-non-ha-l-obbligo-di-verificare-la-competenza-degli-infermieri/25412016 pdf.pdf

fonte: www.quotidianogiuridico.it

giovedì 28 gennaio 2016

Succube dell'amante? E' circonvenzione di incapace

Se l'uomo, con l'avanzare dell'età, diventa succube dell'amante è circonvenzione di incapace.
E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione del 19 gennaio 2016, n. 1923.
Il fatto vedeva una coppia essere amanti per oltre 40 anni, laddove l'uomo era solito fare alla donna costosissimi regali e a corrisponderle ingenti somme di danaro per consentirle un elevato tenore di vita. Con il passare degli anni, a causa del decadimento psicofisico dell'uomo, costui aveva incominciato a prelevare somme ancora più ingenti di denaro e a corrisponderle alla donna rispetto alla quale era diventato completamente succube.
Come rilevato dai giudici di merito, l'uomo non era più libero di determinarsi nelle sue donazioni a favore dell'amante e veniva indotto dalla donna a proseguire in tali corresponsioni di denaro con una costante attività di suggestione e pressione morale, volta a determinare la sua minorata volontà.
Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, l'induzione può essere dedotta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli, atteso che l'attività di induzione dev'essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima (Cass. pen., Sez. II, 18583/2009 e Cass, pen., Sez. II, 4816/2010).
Appare del tutto irrilevante il fatto che l'uomo già provvedesse a fare costosi regali alla donna quando ancora non si era presentato il decadimento psicofisico; stante la condizione patologica della vittima, infatti, diviene impossibile stabilire se tale soggetto, qualora in condizioni normali, avrebbe continuato a tenere quel determinato comportamento.

Succube dell'amante? E' circonvenzione di incapace | Altalex

Uccise ladro: commerciante condannato a 2 anni e 8 mesi e a risarcire i parenti

Due anni e 8 mesi: a tanto ammonta la condanna inflitta a Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzola, paese del padovano, che nel 2012 sparo' e uccise un ladro che aveva sfondato la vetrina del suo esercizio. L'accusa era di eccesso colposo di legittima difesa e il tribunale di Padova ha anche stabilito un risarcimento da 325mila euro nei confronti della madre e della sorella dell'uomo ucciso dal tabaccaio.

fonte: www.ilsole24ore.com/Uccise ladro: commerciante condannato a 2 anni e 8 mesi e a risarcire i parenti - Il Sole 24 ORE

Turni per utilizzo del posto auto nel cortile condominiale…il godimento degli spazi comuni è assicurato

Per la Corte di Cassazione è possibile pattuire l’utilizzo delle parti comuni condominiali, tramite Regolamento, a condizione che, ad ogni condomino, sia garantito il diritto al pari uso. Il principio si ricava dalla sentenza n. 1421/2016, depositata il 26 gennaio scorso.

Il caso. La proprietaria di un appartamento, situato in un contesto condominiale, adiva il giudice di pace competente affinché dichiarasse nulla la delibera assembleare con cui il Condominio aveva disposto la rotazione dell’utilizzo dei posti auto, collocati all’interno del cortile del complesso.
In particolare, la donna rilevava di aver acquistato, dall’originario proprietario dello stabile, anche il diritto di parcheggio nel suddetto cortile e contestava che l’assemblea potesse statuire su diritti reali e soggettivi perfetti, con maggioranza semplice.
Il giudice di pace accoglieva le sue istanze, ma il Tribunale di Napoli, adito dal Condominio, in funzione di Giudice di Appello, si pronunciava in senso contrario.
La proprietaria dell’appartamento  a questo punto ricorreva in Cassazione, lamentando violazione degli artt. 1135 e 1136 c.c. (attribuzioni dell’assemblea dei condomini, costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni), per avere, il giudice di Appello, ritenuto l’assemblea condominiale competente ad assumere decisioni su diritti reali e soggettivi perfetti, peraltro con maggioranza semplice. In aggiunta, rilevava la violazione degli artt. 1140, 1158 e 1159 c.c. (possesso,usucapione), vantando il diritto di aver usucapito il posto auto, grazie ad un utilizzo indisturbato e continuato dello stesso.
Vige una presunzione di condominialità degli spazi comuni. La Cassazione ha, preliminarmente, ribadito il principio per cui il condominio di edifici si costituisce nel momento del frazionamento dell’edificio, posto in essere dal proprietario originario, con la vendita a soggetti diversi, in proprietà esclusiva.
I Supremi Giudici hanno, quindi, ricordato che è proprio nel momento della costituzione del condominio, con il conseguente trasferimento a singoli acquirenti di piani o porzioni di piano, che viene meno la disponibilità separata delle parti comuni.
Tutto ciò può essere scongiurato esclusivamente qualora dal titolo emerga la volontà inequivocabile delle parti di riservare ad un singolo la disponibilità di spazi altrimenti comuni, per struttura ed ubicazione.
“Pari uso” come rapporto di equilibrio tra le possibili e concorrenti utilizzazioni del bene comune. La Corte ha, inoltre, precisato che, secondo una consolidata giurisprudenza, è possibile disporre, nell’ambito dell’utilizzo delle cose comuni, con regolamento condominiale, a condizione che, ad ogni condomino, sia garantito il diritto al pari uso delle medesime.
Al fine di precisare il significato dell’espressione “pari uso”, la Suprema Corte ha affermato che con tale locuzione deve intendersi «non l’uso identico in concreto (se possibile), ma in particolare l’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto tra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio».
E’, pertanto, da escludersi, a parere della Cassazione, che con l’espressione in esame si indichi l’uso contemporaneo ed identico della cosa, con la conseguenza che una disciplina turnaria (nel caso di specie, riferita ai posti auto all’interno del cortile dell’edificio) non implica l’esclusione di un condomino dal godimento di un bene comune, garantendo, al contrario, allo stesso, la possibilità di fruirne nel modo più ampio possibile.
L’usucapione decennale presuppone l’identità tra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede. I Supremi Giudici hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale per cui l’usucapione decennale, prevista dall’art. 1159 c.c., ha come presupposto l’identità tra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede; tale identità deve essere accertata attraverso una valutazione del titolo di acquisto e del possesso.
Nel caso di specie, hanno rilevato che non è stata verificata l’idoneità, in astratto, del titolo di trasferimento a favorire l’usucapione del bene, mancando, nell’atto di acquisto, la specifica individuazione del posto auto rivendicato dalla ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Turni per utilizzo del posto auto nel cortile condominiale…il godimento degli spazi comuni è assicurato - La Stampa

mercoledì 27 gennaio 2016

La Cassazione sul caso Sanremo: sì agli arresti domiciliari per l'assenteista abituale

Quando l'assenteismo diventa una «prassi consolidata», portata avanti «in modo sistematico», può giustificare le misure cautelari a carico dei dipendenti, perché suggerisce il rischio concreto di ripetizione del reato.

La decisione
Su queste basi la Cassazione, nella sentenza 3289/2016depositata ieri, mette il bollino sugli arresti domiciliari e sull'obbligo di firma decisi dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia nei confronti di 25 dipendenti del Comune di Sanremo, fra cui il vigile della celebre timbratura in slip diventato suo malgrado l'icona della vicenda.

I reati in gioco
Le contestazioni del Tribunale puntano alla «falsa attestazione» della presenza in servizio, cioè il reato specifico per l'assenteismo nel pubblico impiego introdotto a suo tempo dalla riforma Brunetta (articolo 69, comma 1 del Dlgs 150/2009), a cui si affiancano la truffa aggravata, il falso ideologico e l'interruzione di pubblico servizio. Per il gruppo dei 25 che si è rivolto alla Suprema corte (all'interno dei 35 arrestati nell'inchiesta Stakanov che in tutto coinvolge 195 persone), il pm ha chiesto e il gip ha disposto due ordini di misure cautelari: l'arresto domiciliare per i casi più gravi e l'obbligo di firma per gli altri. A motivarli, accanto al rischio di allungare la lista dei reati, c'è il pericolo di inquinamento delle prove, tanto più che le indagini sono ancora in corso: in questo quadro, si affaccerebbe anche «l'agevole possibilità» di concordare versioni di comodo per respingere le obiezioni dei magistrati.

Botta e risposta
Nel tentativo di contrastare le decisioni del Gip, in realtà, il ricorso in Cassazione ha puntato più sulla procedura che sul merito, accusando di fatto il giudice di aver "copiato e incollato" le informazioni del pubblico ministero aderendo in modo acritico alla sua descrizione. Così facendo, mancherebbe quindi la «valutazione autonoma» dei gravi indizi di colpevolezza, che la riforma del Codice di procedura penale (articolo 8, comma 1 della legge 47/2015) impone per convalidare le misure cautelari.
Nella ricostruzione della Cassazione, però, il lavoro svolto dal giudice appare parecchio più "originale": è vero, spiega la sentenza, che il Gip ha rimandato a un «corposissimo numero di elementi investigativi» del pubblico ministero (pedinamenti, fotografie, video, timbrature eccetera), ma poi ne ha tratto valutazioni autonome, come dimostra il fatto che alcuni arresti domiciliari sono stati trasformati nell'obbligo di firma.

IVA omessa, con le nuove soglie di punibilità "il fatto non sussiste" 

Sentenza annullata “perché il fatto non sussiste”. Gli effetti dell’entrata in vigore delle nuove soglie di punibilità per il mancato versamento dell'IVA si fanno sentire, e la Cassazione si adegua: dunque, il ricorso della contribuente viene accolto, perché l’evasione era inferiore alle nuove soglie di punibilità. L’ammontare complessivo dell’IVA evasa era di 51.229 euro: “poco più” della vecchia soglia, fissata a 50.000 euro e ora passata, a decorrere dallo scorso 22 ottobre, a 250.000 euro.

Già la precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale aveva concluso che “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”; ma, anche per le evidenti conseguenze sul piano civile e amministrativo, la contribuente era ricorsa in Cassazione, ottenendo l’accoglimento con la declaratoria di insussistenza del fatto.

Per la Corte di Cassazione le soglie non possono essere inquadrate tra le condizioni di punibilità, poiché integrano elementi costitutivi del reato, e devono essere coperte necessariamente dal dolo o dalla colpa dell’agente (a seconda dei casi). “È fondamentale pertanto considerare – si legge nella sentenza del 25 gennaio 2016, n. 3098 – che l’integrazione della soglia quantitativa necessaria per il perfezionamento del reato non dipende da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell’agente che, nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, sottrae all’imposizione […] una quantità di tributo che, integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico”.

Ciò detto, la Cassazione ha assolto completamente la contribuente: “La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 […] è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato,l’assoluzione dell’imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato”.

Fonte: www.fiscopiù.it/IVA omessa, con le nuove soglie di punibilità "il fatto non sussiste"  - La Stampa

martedì 26 gennaio 2016

Errata diagnosi e intervento di routine: il medico deve provare l’assenza di colpa

Un uomo chiedeva la condanna del medico al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’erronea diagnosi di una malattia. Nel dettaglio, il paziente, a cui il professionista aveva diagnosticato una «psoriasi a chiazze del glande» - affetto invece da una «semplice micosi» - aveva subito diversi danni a causa delle cure prescritte, del tutto inadeguate con la patologia in realtà sofferta. L’uomo, poi, si era rivolto ad altro medico ed in seguito ad un intervento era guarito completamente.
Avviata la causa contro il medico, il paziente non vedeva riconosciute le sue ragioni se non all’ultimo grado di giudizio, in Cassazione. I precedenti Giudici, infatti, avevano rigettato le sue domande ritenendo carente la documentazione prodotta e inidonea a stabilire quale fosse la reale patologia sofferta dal paziente e che la Ctu non avesse potuto accertare nulla di rilevante, vista l'intervenuta guarigione senza postumi, e che non fosse stata raggiunta certezza dell'errore diagnostico compiuto.
Non la pensano nello stesso modo i Giudici di Cassazione, intervenuti ad annullare la decisione d’Appello.
Intervento routinario. Per decidere i Supremi Giudici hanno applicato il consolidato principio per cui «in presenza di interventi sanitari cd. “routinari”, quale quello di specie, sia onere del professionista provare l’assenza di colpa in relazione alla condotta tenuta (…) dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente richiesta ad uno specialista, ed esigibile in capo ad un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione».
L’omissione del medico. Per la Cassazione il paziente aveva correttamente allegato – e quindi adempiuto al suo onere probatorio - l’esistenza di un rapporto contrattuale con il medico ed il mancato miglioramento della patologia da cui era affetto. Il medico, invece, non aveva fornito alcuna dimostrazione dell’adeguatezza del proprio operato. Anzi, nonostante il paziente gli avesse portato la corretta diagnosi medica dell’altro professionista a cui si era rivolto, il medico aveva insistito nel suo convincimento errato.
E inoltre, per la Cassazione, ai fini della prova della mancanza di danno, è irrilevante la circostanza che all’atto della Ctu il ricorrente risultasse guarito, stante la prova dell’errore diagnostico e dell’inutilità delle cure prescritte.
I danni. Infine, la Corte Suprema ha riconosciuto l’esistenza dei lamentati ed allegati danni non patrimoniali, «quantomeno sotto l’aspetto della compromissione dei rapporti coniugali, attesa la natura della patologia lamentata»; mentre «la valutazione di quelli patrimoniali dovranno formare oggetto di una valutazione conseguente alle considerazioni che precedono».
Fonte: www.ridare.it/Errata diagnosi e intervento di routine: il medico deve provare l’assenza di colpa - La Stampa

Pedina e picchia la moglie, lui 'vittima' della propria gelosia: condannato

Folle di gelosia lui, vittima designata lei. Ma la psicosi dell’uomo si traduce, purtroppo, in una vera e propria ossessione: egli arriva a pedinare la moglie, oltre che a insultarla pesantemente e, in una occasione, a prenderla addirittura a pugni.

Corretta la sanzione decisa dai giudici: condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3025, depositata lo scorso 22 gennaio 2016.

Rottura. Tutto comincia in Sud America, dove i due – lui dominicano, lei italiana – si incontrano, si piacciono e si sposano. Subito dopo le nozze, però, emerge il carattere davvero poco gestibile dell’uomo, vittima di una gelosia ossessiva.

La situazione non cambia minimamente col trasferimento in Italia. Anzi, la fobia dell’uomo diventa ancora più estrema: egli arriva a controllare «attività e spostamenti della moglie», anche nel contesto lavorativo dove lei opera quotidianamente, cioè un bar.

L’incubo va avanti per mesi, da marzo a settembre, fino a quando la pazienza della donna raggiunge il limite. Decisive le percosse – accompagnate anche da epiteti come “str...a” e “p...na” – subite ad opera del marito, che le provocano la «rottura del setto nasale» e la spingono ad «abbandonare la casa coniugale».

Quadro inequivocabile per i giudici di merito, come detto. E questa visione è condivisa anche dai giudici della Cassazione, che confermano definitivamente la «condanna» dell’uomo per «maltrattamenti» ai danni dell’oramai ex moglie.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Pedina e picchia la moglie, lui 'vittima' della propria gelosia: condannato - La Stampa

La nuova #depenalizzazione: illeciti civili e non solo amministrativi

I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, hanno operato una profonda depenalizzazione. Il novum, che avrà profonde incidenze, anche dogmatiche, sul sistema punitivo in assoluto (e, quindi, non esclusivamente su quello penale) consiste nell’aver trasformato alcuni reati in illeciti civili accanto a quelli amministrativi, e sempre con sanzioni pecuniarie.
1) I DUE DECRETI LEGISLATIVI
A seguito dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco Palazzo, era stata promulgata la legge 28 aprile 2014, n. 67, che delegava il Governo ad operare una incisiva depenalizzazione, nei sensi ivi indicati.
L’Esecutivo ha provveduto emanando i d.lgs. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2015, pubblicati sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016.
2) IL D.LGS N. 8 SULLA DEPENALIZZAZIONE
I) Le fattispecie
Ampia la depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67 del 2014.
a) Come disposizione generale (art. 1) sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria: in tale caso devono considerarsi come fattispecie autonome di reato.
b) Vengono previsti i parametri edittali per la pena pecuniaria amministrativa rispetto a quelli dell’originale multa od ammenda, con dei limiti in caso di pena pecuniaria proporzionale (non inferiore a euro 5.000 né superiore ad euro 50.000).
c) La depenalizzazione così prevista non si applica ai reati previsti dal codice penale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, che modifica le fattispecie ivi previste, con una pena pecuniaria ben stabilita e diversa dai parametri indicati sub b):
- art. 527 c.p. (Atti osceni), la cui ipotesi aggravata del comma 2, quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, ha una nuova pena edittale;
- art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove la rilevanza penale rimane solo nelle ipotesi di cui al comma 3;
- art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto);
- art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare);
- art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive);
- art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza).
d) La depenalizzazione non ci applica, altresì, ad una serie di reati contemplati da leggi speciali, il cui elenco è previsto dall’Allegato al decreto stesso, al quale si rinvia per le singole disposizioni, che sono raccolte per settori già individuati, quali:
- edilizia ed urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d’azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e funzionamento dei partiti;
- proprietà intellettuale ed industriale.
e) L’art. 3 prevede, invece, espressamente casi di depenalizzazione modificando alcune fattispecie attinenti:
- l. 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici);
- l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- l.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano);
- l. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili);
- d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica);
- d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria);
- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), limitatamente all’art. 28, comma 2, ossia la sanzione stabilita per il soggetto che, legalmente autorizzato alla coltivazione delle previste piante, non osserva le prescrizioni impartitegli).
f) L’art. 4 prevede le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, in riferimento a determinate fattispecie.
II) Il procedimento
Il procedimento per l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative è quello previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e vengono altresì determinate le autorità competenti ad irrogare le suddette sanzioni (artt. 6 e 7), delineando l’iter per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (art. 9).
III) Il diritto intertemporale
Le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.
In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto con è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, osservando quanto disposto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale
3) IL D.LGS. N. 7 SULL’ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
I) Abrogazione di reati previsti dal codice penale
Il d. lgs. n. 7 dispone, innanzi tutto (art. 1), l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
- art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco);
- art. 594 c.p. (Ingiuria);
- art. 627 c.p. (Sottrazione di cose comuni);
- art. 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito).
II) Modifiche al codice penale
Anche in riferimento agli articoli abrogati e con il necessario coordinamento rispetto alla fattispecie residuali, sono stati sostituite, modificate, integrate alcune disposizioni del codice penale (art. 2):
- art. 488 c.p. (Altre falsità del foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- art. 489 c.p. (Uso di atto falso);
- art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
- art. 491 c.p. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena);
- art. 491-bis c.p. (Documenti informatici);
- art. 493-bis c.p. (Casi di perseguibilità a querela);
- art. 596 c.p. (Esclusione della prova liberatoria);
- art. 597 c.p. (Querela della persona offesa ed estinzione del reato);
- art. 599 c.p. (Ritorsione e provocazione);
- art. 635 c.p. (Danneggiamento);
- art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).
III) Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili
a) L’art. 3 dispone che i fatti poi elencati, se dolosi, obbligano, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo le leggi civili, anche il pagamento della sanzione civile ivi stabilita, nell’osservanza dell’art. 2947, comma 1, del codice civile, che stabilisce la prescrizione in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
b) Il successivo art. 4 prevede l’elenco degli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, ai sensi di quanto sub a), stabilendo, a seconda dei casi, una sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000 ovvero da euro 200 a euro 12.000.
Invero, si tratta della descrizione di varie fattispecie che, in linea di massima, non potendo quivi fornire il testo dettagliato di ciascheduna, corrispondono ad illeciti penali previamente abrogati, cui si è fatto riferimento supra, quali i reati di ingiuria, di impossessamento della cosa comune, di danneggiamento, di appropriazione di cose smarrite o del tesoro o di cui sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito, nonché dei vari reati di falsità.
c) L’art. 5, a tale proposito, stabilisce i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che il giudice civile è tenuto ad osservare e precisamente:
- gravità della violazione;
- reiterazione dell’illecito;
- arricchimento del soggetto responsabile;
- opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
- personalità dell’agente;
- condizioni economiche dell’agente.
d) Nell’ipotesi di concorso di persone nell’illecito, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria per esso stabilita (art. 7).
IV) Il procedimento
a) Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno e al procedimento si applicano nel disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili (art. 8).
b) I termini e le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile verranno stabiliti da appositi decreti ministeriali da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
c) Il giudice può stabilire il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili (da 2 a 8 e non inferiori a euro 50 cadauna) in considerazione delle condizioni economiche del condannato.
d) Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
e) L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi (art. 9).
f) Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto in favore della Cassa delle ammende.
V) Il diritto intertemporale
Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.
In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto con è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, osservando quanto disposto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale
Per leggere il Decreto clicca qui: www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/26/la-nuova-depenalizzazione-illeciti-civili-e-non-solo-amministrativi/82016 pdf.pdf
fonte: www.quotidianogiuridico.it

lunedì 25 gennaio 2016

Se il bancomat inghiotte la carta, la banca risponde del danno

Con sentenza del 22 gennaio 2016, n. 806 la Corte di Cassazione esamina l'ipotesi della sottrazione di una scheda bancomat mediante la manomissione del relativo sportello, con conseguente furto della tessera ed ampi prelievi sul conto del cliente, valutando i possibili profili di corresponsabilità della banca per l'accaduto.

Questa sentenza si occupa di una questione in cui potrebbe trovarsi qualunque cittadino che abbia un bancomat nel portafoglio, ed assume, contrariamente alle sentenze di merito dei primi due gradi di causa, una posizione molto favorevole al Cliente.

La fattispecie concreta è la seguente. Un comune cittadino va allo sportello bancomat della sua banca per effettuare un prelievo. Piuttosto ingenuamente, si fa “aiutare” nell'operazione da uno sconosciuto che staziona nei pressi, e che con la scusa di assisterlo approfitta per prendere nota del codice pin. Il bancomat, apparentemente per un malfunzionamento, non restituisce la carta e non eroga la somma. L'indomani il cliente si reca in banca, avvertendo verbalmente dell'accaduto. In vicedirettore della filiale, che si trovava presso l'istituto, lo invita a tornare il giorno dopo; ma la carta non viene rinvenuta, e, nel frattempo, ignoti la utilizzano per effettuare consistenti prelievi, per oltre 7000 Euro. A quel punto l'attore comunica per iscritto l'evento al vice direttore e sporge denuncia.

Con tutta evidenza, si tratta di una classica “truffa del bancomat”: ignoti avevano applicato allo sportello bancomat un marchingegno (cd. “skimmer”) che tratteneva le tessere, e con la scusa di compiere una buona azione avvicinavano il titolare per carpire il pin.

A questo punto il cliente chiede alla banca di essere risarcito per il danno subito, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettano la domanda, rilevando che risulta eseguita regolare comunicazione entro 48 ore dall'accaduto così come prescritto dalle condizioni generali di contratto, e che, comunque, l'accaduto è da considerarsi ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del danneggiato, che aveva commesso l'imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza poi tempestivamente attivare il blocco, mediante numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta, ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Oltretutto, secondo la Corte territoriale, l'appellante è pure responsabile per aver violato la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.

Ricorrendo in Cassazione, il danneggiato osserva che le sentenze di merito avevano posto l'accento soltanto sulle sue inadempienze, ma non avevano minimamente valutato le negligenze della banca, che, nonostante fosse stata immediatamente avvisata dell'accaduto, non aveva prestato alcuna assistenza al cliente, determinando un evidente aggravio del danno.

Inoltre, sebbene lo sportello fosse costantemente videosorvegliato, la banca non aveva vigilato adeguatamente contro la manomissione dello stesso. Per di più, il ladro aveva potuto compiere prelievi per importi superiori al plafondgiornaliero contrattualmente previsto, sempre senza alcun intervento della banca.

La Corte di Cassazione accoglie l'impostazione del ricorrente e censura sotto molteplici profili la sentenza di merito, per non aver valutato il comportamento della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.

A tale riguardo, la Suprema Corte nota che la Corte territoriale non aveva valutato né la condotta del funzionario che aveva raccolto la denuncia del malfunzionamento del bancomat, senza fare nulla fino al giorno successivo, né la manomissione di uno sportello teoricamente sorvegliato ventiquattr'ore al giorno, alla stregua del parametro della “diligenza specifica” che deve caratterizzare la condotta della banca. Viene richiamato, a riguardo, il precedente di Cass. n. 13777/07, relativa a fattispecie sostanzialmente analoga. Tale sentenza imponeva di valutare, a prescindere dalla condotta del cliente, “la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni”, in quanto “la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.

Insomma, per quanto censurabile possa essere la condotta del cliente, che nella fattispecie è stato molto negligente, anche la condotta della banca va valutata, alla stregua del parametro della “diligenza qualificata” richiesta ad un operatore professionale.

La Cassazione si sofferma sul contenuto degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 1176 c.c., evidenziando la sussistenza di un “dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale” a fronte della denuncia, pur irrituale, da parte del cliente, e la “peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat”.

Certo, ammette la Cassazione, l’art. 1176 non specifica quale sia la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale: è compito del Giudice verificare quanta diligenza debba avere la banca nell'esercizio dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro, e se risponda al parametro stabilito dalla norma la condotta del funzionario notiziato del fatto, che si limita a rimandare il problema senza verificare se la carta sia ancora nella macchina, e senza assumere, in generale, alcuna iniziativa a tutela del cliente.

La Corte valorizza anche la circostanza, del tutto ignorata dalla sentenza di merito, “del prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da ritenersi un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca”.

La sentenza di merito, in definitiva, viene pesantemente censurata per essersi concentrata solo sul lato del cliente, senza valutare in alcun modo la condotta della banca, che pure, a giudizio della Cassazione, pare connotata da evidenti errori ed inefficienze. Se da questo possa derivare una responsabilità, o corresponsabilità, della Banca, lo stabilirà il Giudice del rinvio. I primi commenti a questa sentenza si sono affrettati ad affermare che la Cassazione ha affermato la responsabilità della banca per la sottrazione e l'uso illecito della carta bancomat. Non è così. La Cassazione ha evidenziato alcuni profili da cui può derivare una responsabilità della banca, ma la valutazione e la valorizzazione di tali profili spetterà alla Corte d'Appello in sede di rinvio.

Non vi è molto da aggiungere: la sentenza afferma principi che possono ritenersi del tutto condivisibili e si sforza, senza dubbio, di contemperare le regolamentazioni dei rapporti tra banche e clientela con le esigenze di protezione del danneggiato e stabilisce con chiarezza l'importanza dell'individuazione degli obblighi di diligenza qualificata gravanti sulla banca.

Per leggere la sentenza clicca qui: www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/25/se-il-bancomat-inghiotte-la-carta-la-banca-risponde-del-danno/806 pdf.pdf

fonte: www.quotidianogiurdico.it

venerdì 22 gennaio 2016

41-bis: no al permesso per consumare un rapporto sessuale col coniuge

Pronunciandosi su una vicenda in cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo proposto da un detenuto diretto ad ottenere un permesso di necessità per recarsi presso una casa di accoglienza dove incontrare la moglie e consumare il matrimonio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 882/2016, – nel respingere la tesi difensiva secondo cui la richiesta di consumare il matrimonio, evento unico e irripetibile ed ontologicamente eccezionale, non sarebbe rinviabile ai tempi lunghissimi del permesso premio, e che quest’ultimo non andrebbe circoscritto ai soli eventi pregiudizievoli o deteriori per la condizione del nucleo familiare di appartenenza del condannato, pena, in caso di interpretazione restrittiva, il contrasto con l'art. 3, punto f), della legge n. 898 del 1970 e con le disposizioni che tutelano la famiglia -, ha affermato che non costituisce motivo grave che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma dell'art. 30 dell’Ordinamento penitenziario la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare un rapporto sessuale da parte di detenuto che si trovi sottoposto al regime del c.d. carcere duro.

fonte: www.quotidianogiuridico.it//41-bis: no al permesso per consumare un rapporto sessuale col coniuge | Quotidiano Giuridico

Figli all’Università? Non aumenta il contributo del padre all’ex moglie

Entrambi i figli si iscrivono all’Università, trasferendosi dalla Puglia nelle Marche. Aumentano, ovviamente, gli oneri economici per la famiglia. Ma ciò non basta per legittimare la richiesta della madre per un contributo più sostanzioso da parte dell’ex marito.
Pur essendo evidente l’incremento delle spese, è giusto che siano i due ragazzi, entrambi maggiorenni, ad abbattere coi propri redditi, anche saltuari, i costi relativi alla permanenza nella sede universitaria. Questo, in sintesi, ciò che ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 439/2016 depositata lo scorso 14 gennaio.
Università. Netta la posizione assunta dalla donna: a causa della «iscrizione dei figli all’Università», ella «non è più in condizione, con il proprio reddito e con il contributo mensile di 650 euro corrisposto dall’ex marito» di «far fronte alle loro esigenze». Consequenziale la richiesta di ottenere dall’uomo un assegno più sostanzioso, rispetto a quanto stabilito in occasione del divorzio.
Pretesa non legittima, ribattono i giudici di merito. Decisiva la valutazione delle disponibilità economiche dei due figli: la ragazza «ha svolto attività lavorativa a tempo determinato», arrivando a percepire oltre 5mila e 400 euro in un anno; il ragazzo è riuscito a conquistare «una borsa di studio» per «un importo» di quasi 3mila euro.
Mantenimento. Per i giudici d’Appello, in sostanza, son da confermare «le condizioni relative al mantenimento dei figli» stabilite col divorzio.
E questa visione viene ora condivisa dalla Cassazione. Per i più alti magistrati, difatti, è indiscutibile il fatto che «l’incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria» sia compensato dalla «pur saltuaria capacità reddituale» della ragazza e del ragazzo. Entrambi hanno dimostrato di potere «incrementare le loro disponibilità finanziarie», così da «non gravare stabilmente sui genitori».
Tutto ciò, ossia le capacità dimostrate dai due figli, rende meno gravoso il «sostegno economico» familiare per i loro «studi universitari». E, di conseguenza, è logica la scelta di non rendere più pesante, nonostante le lamentele della donna, il «contributo» offerto dal padre.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it //Figli all’Università? Non aumenta il contributo del padre all’ex moglie - La Stampa

Frodi Iva, basta un verbale e riparte la prescrizione

La decisione della Corte di cassazione di disapplicare la normativa del Codice penale sull’interruzione della prescrizione in presenza di gravi frodi Iva, in adesione a quanto già stabilito dalla Corte Ue, e al di là della sua condivisibilità nei princìpi, comporta conseguenze concrete e importanti e, in alcuni casi, anche immeditate.
Una volta che la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di disapplicazione da parte del giudice nazionale, è verosimile che anche in altri giudizi, non necessariamente di legittimità, si proceda in tal senso. Vale la pena, allora, di riepilogare il funzionamento dell’istituto della prescrizione in campo penale e segnatamente nei reati tributari.

Tempi di prescrizione
Nei reati tributari i tempi di prescrizione hanno subìto da qualche anno delle modifiche e occorre distinguere le violazioni commesse fino al 17 settembre 2011 dalle successive, tenendo presente che per i reati dichiarativi la consumazione del delitto coincide con la presentazione della dichiarazione (ovvero trascorsi 90 giorni dal termine in caso di omessa presentazione). Nella maggior parte dei casi, quindi, seguono i nuovi - e più lunghi - termini prescrizionali le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010 (salvo presentazioni precedenti al 17 settembre 2011). Fino a tale data i reati tributari si prescrivono in sei anni (sette e mezzo se operano cause interruttive).
A partire dal 17 settembre 2011, invece, i delitti fiscali si prescrivono in otto anni (dieci con l’interruzione), fatti salvi quelli di omesso versamento, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta che continuano a prescriversi in sei anni.

Interruzione
Il corso della prescrizione (articolo 160 del Codice penale) è interrotto se vi è: sentenza o decreto di condanna; ordinanza che applica le misure cautelari personali di convalida del fermo o dell’arresto; interrogatorio reso davanti al Pm o al giudice; invito a presentarsi al Pm per l’interrogatorio; fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di archiviazione; richiesta di rinvio a giudizio; decreto di fissazione della udienza preliminare; ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, giudizio immediato e di citazione a giudizio; decreto di fissazione della udienza per la decisione sul patteggiamento; presentazione o citazione per il giudizio direttissimo.
Per i reati tributari, inoltre, si ha interruzione anche con la notifica del verbale di constatazione o dell’atto di accertamento delle relative violazioni. In nessun caso, però, l’interruzione può comportare l’aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere (fatta eccezione per i casi di recidiva o di delinquenza abituale e/o professionale ed alcuni reati specificamente previsti).
Quindi, esemplificando, se trascorsi 6 (o 8 anni) dal fatto costituente reato tributario, non è intervenuto almeno un Pvc o un atto di accertamento il reato è prescritto; ove sia intervenuto, la prescrizione si interrompe ma comunque non potrà prolungarsi complessivamente oltre i 7 anni e sei mesi (ovvero 10 anni per i reati commessi dal 17 settembre 2011)

La disapplicazione
Secondo la Cassazione, in presenza di “gravi” frodi Iva si possono disapplicare le norme che fissano il tempo massimo di interruzione (fino a un quarto del termine base). Ne consegue che il termine di 6 anni inizierebbe a decorrere da capo dall’ultimo atto interruttivo. Tuttavia sarà importante comprendere per l’attuazione di tale principio in base a quali criteri una frode Iva diventi «grave».
Da tenere presente, peraltro, che la sentenza della Cassazione e quelle della Corte Ue si riferivano a episodi delittuosi commessi in anni in cui la prescrizione era di 6 anni. Dopo l’allungamento a 8 anni potrebbe verosimilmente rilevarsi che i tempi prescrizionali non sono più così ridotti per scoprire (e condannare) i responsabili di gravi frodi all’Iva non fosse altro perchè dal 17 settembre 2011 i reati tributari hanno una prescrizione più lunga rispetto ai delitti comuni di pari gravità (che continuano a prescriversi in 6 anni).

fonte: www.ilsole24ore.com//AntonioIorio//Frodi Iva, basta un verbale e riparte la prescrizione - Il Sole 24 ORE

Cassazione, dal 15 febbraio notifiche telematiche nel civile

Dal 15 febbraio prossimo prende il via l'attivazione delle notifiche telematiche presso la Suprema corte. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio scorso n. 16, il decreto 19 gennaio 2016 del ministero della giustizia recante «Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile».

fonte: www.ilsole24ore.com//www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-01-22/cassazione-15-febbraio-notifiche-telematiche-civile-114120.php

giovedì 21 gennaio 2016

Patente: riconseguimento presuppone la revoca

Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.
Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell’Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.
Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell’Interno. Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.
Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite. Di tanto si da informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell’art. 219, comma 3ter.
Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l’importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia. Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare 18 gennaio 2016, n. 938
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale Motorizzazione
...OMISSIS...
OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. - Ordinanza n. 4709/2015 del 02.09.2015 del Tribunale di Como.
Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.
Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell’Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.
Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell’Interno.
Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.
Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite.
Di tanto si da informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell’art. 219, comma 3ter.
Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l’importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia.
Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
F.to Vitelli

fonte: www.altalex.com//Patente: riconseguimento presuppone la revoca | Altalex

Scende dal pullman e cade: risarcimento anche dal Comune che ha organizzato il viaggio

Brutta caduta per un’anziana donna. Fatale la discesa dal minibus. Il veicolo è stato noleggiato dal Comune per la realizzazione di un viaggio. E anche l’ente pubblico – oltre alla società di trasporti proprietaria del ‘quattro ruote’ – deve provvedere al risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla donna. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 681, depositata lo scorso 18 gennaio.
Trasporto. Passaggio centrale nella battaglia giudiziaria è la decisione emessa in Appello. Lì i magistrati sanciscono la condanna del «Comune» e dell’imprenditore titolare della società di trasporti: essi debbono sobbarcarsi «il risarcimento dei danni patiti da una donna per una caduta» verificatasi «durante un viaggio» organizzato dall’ente pubblico e realizzato con l’«autobus» dell’azienda privata.
Decisiva la ricostruzione del fattaccio. La donna è finita a terra «mentre scendeva dall’autobus». Per i giudici di secondo grado, quindi, è indiscutibile che «il sinistro» si sia verificato «durante una delle attività indispensabilmente connesse all’esecuzione del contratto di trasporto».
E tale visione viene ora condivisa dalla Cassazione. Respinte le obiezioni mosse dai legali del Comune.
Per chiudere la vicenda è sufficiente il buon senso: non può «neppure immaginarsi», spiegano i Giudici, «come non coessenziale all’esecuzione del contratto di trasporto anche la condotta di salita e di discesa della persona trasportata dal veicolo». Anche perché, senza «salita» e senza «discesa», è lapalissiano, «il passeggero non potrebbe nemmeno fruire del trasporto», e, anzi, neanche si potrebbe parlare di «trasporto».
Va aggiunto poi che vanno considerati come «verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto, e durante le fermate», quindi anche in occasione di «salita o discesa».
Tutto ciò consente di ritenere responsabile, per la disavventura vissuta dalla donna, anche il Comune, che, peraltro, non ha minimamente provato a dimostrare che la caduta fosse addebitabile a «fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Scende dal pullman e cade: risarcimento anche dal Comune che ha organizzato il viaggio - La Stampa

La non punibilità per la tenuità del fatto: esame delle prime decisioni della Cassazione

Come è noto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto con il d.lg. n. 28 del 2015, emanato in ottemperanza alla legge delega n. 67 del 104, art. 1, comma 1, lett. m). La suddetta disciplina si compone di poche disposizioni che investono tanto il codice penale che quello di procedura. Di seguito, si propone una rassegna delle principali questioni affrontate dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia.

Le novità di carattere sostanziale
Con riferimento al diritto penale sostanziale, la riforma ha introdotto nel codice penale una sola nuova disposizione, sia pur di importanza fondamentale. Con l’art. 1 del decreto in commento è stato inserito nel codice penale l’art. 131-bis, intitolato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” ed in base al quale “1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.
Chiare sono le ragioni dell’innovazione che si va illustrando: l’intento è quello di deflazionare il carico di lavoro dell’amministrazione della giustizia, nella consapevolezza che il ricorso allo strumentario penale ha assunto nel nostro paese connotazioni ormai patologiche e rispetto alle quali era necessario un intervento radicale. Sotto questo profilo la disposizione sopra illustrata pare ricalcare l’istituto analogo presente nel processo davanti al giudice di pace laddove con riferimento ai reati devoluti alla competenza di questo giudice la scarsa rilevanza offensiva della vicenda consente di escludere la punibilità del soggetto agente.
Va detto tuttavia che non poche sono le differenze correnti fra la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e la similare disciplina dettata con riferimento al giudice di pace. In primo luogo, va osservato che la normativa per i procedimenti davanti al giudice onorario richiama l’istituto della improcedibilità e conformemente a ciò rinviene nell’atteggiamento della persona offesa rispetto al procedimento penale il profilo centrale per definire un comportamento criminoso come tenue o meno: il comma secondo dell’art. 34 d.lg n. 274 del 2000 è chiaro sul punto, laddove dispone che “nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento”; detto altrimenti, nel disegno complessivo del decreto del 2000, un “fatto è tenue” se della sorte del giudizio non si interessa nemmeno la persona offesa e siccome l’atteggiamento della persona offesa di frequente si riverbera nella presentazione di apposite istanze di punizione che rappresentano una condizione di procedibilità dell’azione penale, la tenuità dell’accaduto si configura come ragione di improcedibilità. Nulla di ciò può sostenersi con riferimento alla previsione di cui all’art. 131-bis c.p.: come detto in tale disposizione si parla di “non punibilità” e nessun riferimento è operato all’atteggiamento assunto dalla vittima rispetto allo svolgersi del procedimento penale, sicché – almeno per questo aspetto – il richiamo, per l’interpretazione del disposto di cui all’art. 131-bis, all’art. 34 d.lg. n. 274 del 2000 è privo di ogni rilevanza.
In secondo luogo, nel configurare i parametri per la definizione di una condotta conforme ad una fattispecie criminosa ma comunque sfornita di ogni profilo di offensività, l’art. 34 citato fa riferimento all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che è derivato dal comportamento assunto, all’occasionalità ed al grado della colpevolezza della condotta, nonché al pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato: nessuna di tali considerazioni pare destinata ad operare nel procedimento penale ordinario, alcune perché non minimamente richiamate dalla norma – è il caso del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento cagiona al singolo -, altre perché, trasposte dal procedimento davanti al giudice di pace al giudizio regolamentato dal codice di procedura penale, subiscono una mutazione “genetica”, che ne modifica radicalmente le modalità con cui operano.
Il punto da considerare attiene all’omogeneità strutturale degli illeciti devoluti alla cognizione del magistrato onorario rispetto a quelli di competenza del giudice togato, con il che mentre il primo può fare una valutazione omogenea dei parametri inerenti l’interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo derivato dalla vicenda, l’occasionalità ed il grado della colpevolezza, tale possibilità è preclusa al secondo che deve confrontarsi con una pluralità di fattispecie criminose assai diverse fra loro e rispetto alle quali i suddetti parametri si atteggiano in maniera radicalmente differente. In particolare, riprendendo le considerazioni sopra esposte, il giudice di pace si “confronta” con illeciti che si caratterizzano per l’aggressione di interessi tendenzialmente omogenei e soprattutto di carattere “individuale”, nel senso che il bene giuridico protetto dalle singole disposizioni incriminatrici fa capo a soggetti singoli, sicché – come detto – che l’aggressione sia stata o meno tenue lo si può facilmente e correttamente desumere dall’intensità con cui il soggetto offeso segue le vicende processuali che lo interessano; di contro, l’art. 131-bis c.p. è destinato a trovare applicazione con riferimento ad illeciti criminali in cui sono diversi il bene giuridico - come rilevanza e come titolarità (dovendosi distinguere i beni giuridici a titolarità individuale da quelli a titolarità diffusa) – le modalità di aggressione dello stesso – andando differenziati non solo i reati di pericolo da quelli di danno, ma anche i delitti dalle contravvenzioni -, le forme della colpevolezza – giacché alla differenza fra reati dolosi e colposi, presente anche nell’ambito dei delitti di competenza del giudice di pace, si affiancano delitti che richiedono atteggiamenti psicologici particolarmente intensi e connotati, come il dolo specifico, il dolo diretto - ecc.

Le novità di carattere processuale
Quanto alle modifiche apportate al codice di procedura penale si segnala il nuovo comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p. giusto il quale “se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5».
In secondo luogo poi è stato introdotto un nuovo comma 1-bis nell’art. 469 c.p.p., giusto il quale “la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”, audizione i cui contenuti ovviamente il giudice può tenere tranquillamente in non cale).
L’innovazione processuale più rilevante è però rappresentata dal nuovo art. 651-bis c.p.p. in tema di efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno: “1. la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
Comprensibili le ragioni che hanno portato all’adozione di tale disciplina: una volta giudizialmente accertati i profili della vicenda ed individuate le responsabilità dell’imputato, il quale non merita una sanzione in sede penale solo per l’irrisorietà del danno arrecato, rimanendo comunque dimostrata la fondatezza delle pretese della persona offesa, non si vede per quale motivo non prevedere l’utilizzabilità in altra sede giurisdizionale di tali acquisizioni probatorie, non influendo certo sulla correttezza della ricostruzione giudiziale dell’accaduto la circostanza che i fatti sia andati esenti da punizione in ragione della tenuità del fatto.
I profili problematici della riforma ed i primi interventi della giurisprudenza. Le principali tematiche di diritto penale sostanziale
Trattandosi di una riforma epocale, fin dalla sua entrata in vigore numerose sono state le questioni interpretative sollevate dalla dottrina rispetto alle quali si è attesa una risposta da parte della giurisprudenza.
In questo breve lasso di tempo, non sono mancate alcune rilevanti pronunce della Corte di Cassazione che hanno investito tanto profili di carattere sostanziale che questioni di natura processuale. Nelle pagine che seguono andremo brevemente a ricostruire lo stato attuale della giurisprudenza, esaminando separatamente le decisioni inerenti la natura dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto dalle pronunce di diritto processuale, che hanno cercato di ricostruire le modalità con cui tale nuova figura opera nel giudizio penale italiano.
In proposito va innanzitutto richiamata la decisione Cass., sez. III, 2 settembre 2014, n. 35901, secondo cui “nel valutare la particolare tenuità del fatto, al fine di ritenere operante la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., il giudice non deve limitarsi a valutare la sola astratta applicabilità dell’istituto in relazione al reato contestato nel caso di specie, ma deve prestare attenzione anche al profilo della non abitualità del reato, come può essere desunta dalla recidivanza dell’imputato”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, è stato escluso che possa parlarsi di particolare tenuità del fatto con riferimento al reato continuato. Secondo la Cassazione, infatti, la sussistenza di una continuazione fra più illeciti - siano essi omogenei fra loro o disomogenei – presuppone che l’indagato abbia tenuto una pluralità di azioni illecite, sia pure unificate dal vincolo derivante dall’unicità del disegno criminoso e ciò attesterebbe come si sia in presenza di un soggetto che abitualmente delinque ed in quanto tale non merita di godere del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. (Cass., sez. III, 30 novembre 2015, n. 47256, relativa ad una vicenda in tema di omesso versamento di contributi previdenziali: la decisione importante perché sostanzialmente dimostra come per reati questo tipo - si pensi, ad esempio, ai reati di omesso versamento delle ritenute fiscali o degli acconti Iva - sarà di fatto sempre precluso il ricorso alla disposizione codicistica in parola).
Tale conclusione della Cassazione è imposta chiaramente dal dettato normativo, ma ciò non significa che a fronte di tali affermazioni non si possa rimanere fortemente perplessi ed anzi ritenere che il profilo suddetto rappresenti il vero punto critico della riforma. A nostro parere, infatti, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto andrebbe sempre e solo ancorata al piano obiettivo della fattispecie criminosa, fondandosi su una valutazione della condotta e del danno o del pericolo, mentre il comma 2 dell’art. 131-bis c.p. introduce una sorta di presunzione legale negativa della “particolare tenuità”, in presenza di una serie di circostanze, di cui solo l’ultima, concernente le eventuali conseguenze della condotta (morte o lesioni personali gravissime), si mantiene in una dimensione obiettiva, risultando le altre strettamente connesse al giudizio di colpevolezza: i motivi abietti o futili, la crudeltà e il profittare della minorata difesa della vittima esprimono atteggiamenti interiori che non modificano né punto né poco l’entità dell’offesa, ma elevano il grado di colpevolezza in termini di rimproverabilità personale.
Tale situazione lascia perplessi, non solo per considerazioni di ordine sistematico – non essendo plausibile la pretesa di ricondurre a una esclusione normativa della particolare tenuità dell’offesa elementi che sono invece tipici del giudizio di colpevolezza -, ma anche perché sembra l’affacciarsi di un diritto d’autore, dove non è la conseguenza dell’agire a venire in considerazione quale presupposto per la punizione, quanto le motivazioni con cui il singolo ha agito: non è il male cagionato a giustificare la pena ma la “cattiveria” con cui quel pochissimo male si è arrecato.
Una seconda questione che si è posta con riferimento alla definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. attiene alla possibilità di applicare la causa di non punibilità introdotta da tale disposizione anche con riferimento ad illeciti rispetto ai quali è lo stesso legislatore a configurare, in astratto, la condizione perché la condotta conforme alla fattispecie possa ritenersi anche offensiva degli interessi protetti: un esempio per tutti è dato da alcuni illeciti tributari per i quali è previsto il superamento da parte del contribuente di una soglia di punibilità, rappresentato nel caso di specie dall’importo dell’imposta evase.
Anche su tale profilo la Cassazione si è pronunciata, in particolare esaminando la suddetta questione con riferimento ai reati tributari. In due decisioni (Cass., sez. III, 8 aprile 2015, Mazzarotto e Cass., sez. III, 9 settembre 2015, n. 35733), la Corte di legittimità ha formulato una risposta positiva, sostenendo in particolare che il principale criterio da tenere in considerazione per valutare la sussistenza meno la particolare tenuità del fatto è rappresentato dall'importo dell'imposta non versata; al contempo deve però criticamente osservarsi come in altre occasioni la Cassazione (Cass., sez. III, n. 40350/2015), relativamente al reato di omesso versamento di contributi previdenziali, abbia ritenuto penalmente rilevante e meritevoli di punizione anche omessi versamenti di importi irrisori (nel caso di specie l'importo non versato era di circa € 5.000,00): è evidente che a seguire questa impostazione deve concludersi nel senso che inadempimenti relativi ad obblighi di versamento di somme nei confronti dell’erario o delle casse dello Stato dovranno sempre essere ritenute penalmente rilevanti.
Peraltro, che qualche perplessità sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto in relazione ai reati per i quali sia prevista una causa di non punibilità è dimostrato anche dalla circostanza che è stata rimessa alle sezioni unite la questione circa la possibilità di applicare tali istituti ai reati di guida in stato di ebbrezza (Cass., sez. IV, 3 dicembre 2015, Tusha).
La giurisprudenza infine tende ad escludere l'applicazione della causa di punibilità in discorso per i reati permanenti, a cagione della “perdurante compressione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, per effetto della condotta delittuosa compiuto dall'autore del fatto, non potendosi considerare tenue … un'offesa all'interesse penalmente tutelato che continua a protrarsi nel tempo” (Cass., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 50215; Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039). Tuttavia, la preclusione a ritenere tenui illeciti permanenti non è assoluta, dovendo anche tale tipologia di reato essere oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, il quale in particolare dovrà tenere in considerazione la durata della condotta delittuosa.

Le principali tematiche di diritto penale processuale
Non minori, né meno complesse sono le tematiche di carattere processuale che con il tempo la giurisprudenza si è trovata a dover esaminare.
In primo luogo, si è discusso se la causa di non punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto sia o meno applicabile ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma. In proposito la risposta della Cassazione è stata nel senso che, avendo la causa di non punibilità in discorso natura sostanziale, la stessa è sicuramente applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo istituto (Cass., sez. III, 8 aprile 2015, Mazzarotto, in Mass. Uff., n. 263308; Cass., sez. IV, 17 aprile 2015, Mauri, in Mass. Uff., n. 263496). Tale conclusione opera anche laddove il procedimento nel corso del quale si voglia dare applicazione al disposto di cui all’art. 131-bis c.p. sia già nella fase di legittimità (Cass., sez. III, 22 aprile 2015, Fantoni, in Mass. Uff., n. 263693), potendo la Cassazione, per verificare se la vicenda sottoposta a giudizio è o meno particolarmente tenue, far riferimento a quanto emerge dalle sentenze di merito impugnate ed in particolare all’eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi o che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto o che invece, per il loro contenuto, consentano un esito favorevole per l’imputato (Cass., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1035); in tale ipotesi, laddove la Cassazione, sulla base degli indici predetti, ritenga che il fatto per cui si procede sia di particolare tenuità provvederà ad annullare la sentenza di condanna con rinvio al giudice di merito.
In ogni caso, allorquando la Cassazione annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l'eventuale applicabilità dell’art. 131-bis c.p., trattandosi di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizione diverse da autonomi rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato, nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza la Corte di Cassazione che abbia rinvenuto una possibile particolare tenuità del fatto (Cass., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 50215).
L'esame del profilo della sussistenza della causa di punibilità in sede di legittimità non è subordinato alla circostanza che la difesa abbia sollevato relativa eccezione (si evidenzia che secondo Cass., sez. III, 30 novembre 2015, n. 47256 lo stesso difensore che intenda sollecitare la pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis non deve essere munito di procura speciale, trattandosi di atto che non comporta la disposizione dei diritti personale dell’imputato e che non presuppone la conclusione di alcun negozio processuale da parte di quest’ultimo): considerate infatti la natura sostanziale dell'istituto in parola e ritenuto che la tenuità inerisce ad una caratteristica obiettiva del fatto addebitato all’imputato, la sussistenza di tale condizione di non punibilità può essere apprezzata d’ufficio dalla stessa Suprema Corte (Cass., sez. III, 30 novembre 2015, n. 47256). Tuttavia rimane necessario, perché la causa di non punibilità in discorso possa essere rilevata ex officio in sede di legittimità, che il relativo ricorso per cassazione presentato dalla difesa non sia comunque inammissibile per manifesta infondatezza degli altri motivi prospettati dalla difesa: in questo caso infatti il vizio del gravami precluderebbe la possibilità di rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., pur trattandosi di ius superveniens più favorevole al ricorrente (Cass., sez. III, 24 giugno 2015; Cass., sez. F., 18 agosto 2015, n. 40152).
È invece da escludere che la disciplina in parola possa applicazione per i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile, anche laddove si rinvenga, nel fatto oggetto della sentenza passata in giudicato, il carattere della particolare tenuità (Trib. Milano, 3 novembre 2015, giud. Corbetta). Nonostante alcune pronunce di merito abbiano ritenuto altrimenti (Trib. Palmi, Corte d’Assise, Sezione Prima, 19 ottobre 2015, Capone, Estensore) sostenendo che, dopo la riforma in discorso, i fatti particolarmente tenui sarebbero stati oggetto di una sostanziale abolitio criminis, posto che la previsione di cui all’art. 131-bis c.p. avrebbe una natura sostanziale e, pertanto, ne sarebbe possibile una applicazione retroattiva trattandosi di una disposizione più favorevole che introduce una nuova causa di non punibilità nell’ordinamento penale, riteniamo più corretto sostenere che l’introduzione della disposizione in commento non abbia comportato alcuna abolitio criminis come dimostrato dal fatto che l’operatività di tale disposizione presuppone (non la scomparsa del reato, ma) la persistente qualificazione in termini di penale rilevanza del fatto per cui si procede e ciò conformemente all’inquadramento dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. quale causa di esclusione della punibilità, che in quanto tale, per l’appunto, presuppone l'attuale rilevanza penale del fatto, che il legislatore, per le più svariate ragioni di opportunità, rinuncia a punire.
Queste osservazioni risultano confortate dalla considerazione che l’operare della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto si fonda su una valutazione circa la serietà e gravità degli effetti dannosi – anche in termini di mera messa in pericolo – sopportati dalla persona offesa o dal bene giuridico tutelato in conseguenza della vicenda delittuosa: quando tali effetti si presentino “tenui” allora pare congruo non procedere all’applicazione della sanzione, pure astrattamente prevista per fatti quali quelli oggetto del singolo giudizio all’interno del quale la valutazione di insignificanza è operata. Tuttavia, la scelta del legislatore di rinunciare a punire condotte conformi ad una determinata fattispecie incriminatrice in ragione della loro insignificanza presuppone necessariamente che la valutazione circa la tenuità del fatto sia attuale, sia cioè operata in tempi pressoché contestuali rispetto all’assunzione del comportamento vietato e comunque al momento in cui il fatto stesso è giudicato.
Da ultimo va riscontrato come la cassazione abbia ritenuto che anche la sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., richiede che l'imputato medesimo ed il pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Cass., sez. III, 27 novembre 2015). La decisione della Cassazione si fonda in particolare su una lettura strettamente letterale dell’art. 469, laddove si sostiene che la formulazione del nuovo comma 1-bis in nulla autorizza un trattamento differenziato – ovvero non consente di prescindere dal consenso delle parti – quando la sentenza di assoluzione predibattimentale sia pronunciata per la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. rispetto all’ipotesi, per così dire, più generale di cui al primo comma dello stesso art. 469, anche in considerazione del fatto che non si riscontra alcuna ragione per differenziare la disciplina applicabile a seconda della motivazione su cui si fonda la decisione predibattimentale.
Questa conclusione tuttavia pare assai opinabile. In primo luogo l’indubbia differente formulazione linguista fra i commi 1 ed 1-bis dell’art. 469 c.p.p. può far fondatamente ritenere che il giudice dibattimentale possa pronunciarsi in sede predibattimentale nel senso della tenuità del fatto pure in caso di mancato consenso di una delle parti: il citato comma 1-bis senz’altro pone in capo al giudice l’obbligo di sentire il pubblico ministero e l’imputato nonché la persona offesa, ma al contempo non contiene alcun nessun riferimento alla facoltà – per nessuna delle parti processuali – di opporsi alla sentenza predibattimentale, offrendo così il destro alla tesi secondo cui né la difesa né il pubblico ministero possono efficacemente precludere la pronuncia di sentenza predibattimentale di non punibilità per particolare tenuità.
In secondo luogo, la decisione della Cassazione in maniera del tutto incongrua equipara – con riferimento all’interesse alla prosecuzione del processo – la posizione del pubblico ministero a quella dell’imputato. Mentre a quest’ultimo, stanti le conseguenze deleterie che a suo carico possono derivare da tale modalità di definizione del procedimento deve riconoscersi il diritto ad un accertamento pieno ed in contraddittorio sull’accaduto, per cui potrebbe correttamente affermarsi che un suo diniego precluda l’applicazione dell’art. 649 c.p.p., non ha senso riconoscere analogo potere di veto al pubblico ministero, per il quale la valenza significativa dell’offesa arrecata con una condotta conforme alla fattispecie astratta è un dato di fatto, rispetto al cui accertamento – laddove se ne rinvenga una particolare tenuità – non sono date soluzioni alternative alla pronuncia della sentenza di assoluzione.
Detto altrimenti, per l’imputato è assolutamente ragionevole ritenere affermare che lo stesso voglia dimostrare la sua piena innocenza sul fatto contestatogli, a prescindere dalla significanza offensiva dell’accaduto, ed in ragione di tale interesse è doveroso riconoscergli la possibilità di dimostrare la sua estraneità al reato e di conseguenza rimettergli la scelta circa lo svolgimento o meno di un dibattimento; di contro, per il pubblico ministero, una volta che risulti accertata la particolare tenuità della circostanza per cui si procede, è indifferente il momento in cui tale valutazione venga operata posto che riconosciuta la sostanziale irrilevanza penale del fatto non sarà possibile pervenire ad un esito diverso dalla assoluzione – con il che ammettere che il dissenso del pubblico ministero possa paralizzare l’adozione della decisione di cui al comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p. vale solo a depotenziare fortemente la valenza deflattiva della riforma, che per l’appunto si fonda (anche) sulla previsione di un meccanismo che consenta un vaglio preventivo della punibilità del fatto, senza necessità di procedere al dibattimento.
In realtà, in tema di pronuncia predibattimentale per particolare tenuità del fatto, ciò cui ha interesse il pubblico ministero - e quindi il profilo rispetto al quale è corretto porsi un problema di tutela di questa parte processuale - è che il giudice sia effettivamente in grado di pronunciarsi sul punto ovvero sia, in quale modo e secondo le modalità che vedremo fra un attimo, effettivamente in grado di percepire correttamente la significanza dell’accaduto.
E’ evidente, infatti, che in alcuni casi tale profilo non presenta alcun tasso di problematicità: a fronte di un’accusa di furto di un bene di pochi euro o di una truffa di altrettanto minimo valore, come dubitare che la sola lettura sia sufficiente per il giudice a ritenere il fatto penalmente non significativo (e quindi che ratio avrebbe attribuire alla opposizione di un pervicace sostenitore della pubblica accusa una forza preclusiva rispetto all’adozione della decisione di cui all’art. 469, comma 1-bis c.p.p.)?.
Ben diversa l’ipotesi in cui la formulazione dell’imputazione sia insufficiente per l’adozione di un tale verdetto, essendo invece necessario un approfondimento che necessariamente deve passare per la verifica dibattimentale: in questo caso eventuali decisioni di non procedibilità emessi dal giudice di merito in sede predibattimentale andranno censurate non per la presenza di una presunta nullità ai sensi dell’art. 178 lett. b) c.p.p. quanto per la mancanza di motivazione della pronuncia essendo mancato un adeguato approfondimento del fatto posto a base dell’accusa (sul punto si segnala che secondo alcune decisioni di merito – cfr. Tribunale di Bari, composizione monocratica, sentenza n. 1523 del 2015 – il giudice del dibattimento, allo scopo di formulare una decisione in termini di scarsa offensività dell’accaduto, ben potrebbe acquisire il fascicolo del pubblico ministero, trattandosi di soluzione “suggerita, in via analogica da quanto è previsto per il patteggiamento della pena, ipotesi che più si avvicina processualmente alla situazione prospettata e che richiede, per l’appunto, l’acquisizione del fascicolo del pubblico ministero ai fini del decidere”).

fonte: www.quotidianogiuridico.it//La non punibilità per la tenuità del fatto: esame delle prime decisioni della Cassazione | Quotidiano Giuridico

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