Sentenza annullata “perché il fatto non sussiste”. Gli effetti dell’entrata in vigore delle nuove soglie di punibilità per il mancato versamento dell'IVA si fanno sentire, e la Cassazione si adegua: dunque, il ricorso della contribuente viene accolto, perché l’evasione era inferiore alle nuove soglie di punibilità. L’ammontare complessivo dell’IVA evasa era di 51.229 euro: “poco più” della vecchia soglia, fissata a 50.000 euro e ora passata, a decorrere dallo scorso 22 ottobre, a 250.000 euro.
Già la precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale aveva concluso che “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”; ma, anche per le evidenti conseguenze sul piano civile e amministrativo, la contribuente era ricorsa in Cassazione, ottenendo l’accoglimento con la declaratoria di insussistenza del fatto.
Per la Corte di Cassazione le soglie non possono essere inquadrate tra le condizioni di punibilità, poiché integrano elementi costitutivi del reato, e devono essere coperte necessariamente dal dolo o dalla colpa dell’agente (a seconda dei casi). “È fondamentale pertanto considerare – si legge nella sentenza del 25 gennaio 2016, n. 3098 – che l’integrazione della soglia quantitativa necessaria per il perfezionamento del reato non dipende da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell’agente che, nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, sottrae all’imposizione […] una quantità di tributo che, integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico”.
Ciò detto, la Cassazione ha assolto completamente la contribuente: “La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 […] è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato,l’assoluzione dell’imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato”.
Fonte: www.fiscopiù.it/IVA omessa, con le nuove soglie di punibilità "il fatto non sussiste" - La Stampa
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mercoledì 27 gennaio 2016
IVA omessa, con le nuove soglie di punibilità "il fatto non sussiste"
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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