Pronunciandosi su una vicenda in cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo proposto da un detenuto diretto ad ottenere un permesso di necessità per recarsi presso una casa di accoglienza dove incontrare la moglie e consumare il matrimonio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 882/2016, – nel respingere la tesi difensiva secondo cui la richiesta di consumare il matrimonio, evento unico e irripetibile ed ontologicamente eccezionale, non sarebbe rinviabile ai tempi lunghissimi del permesso premio, e che quest’ultimo non andrebbe circoscritto ai soli eventi pregiudizievoli o deteriori per la condizione del nucleo familiare di appartenenza del condannato, pena, in caso di interpretazione restrittiva, il contrasto con l'art. 3, punto f), della legge n. 898 del 1970 e con le disposizioni che tutelano la famiglia -, ha affermato che non costituisce motivo grave che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma dell'art. 30 dell’Ordinamento penitenziario la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare un rapporto sessuale da parte di detenuto che si trovi sottoposto al regime del c.d. carcere duro.
fonte: www.quotidianogiuridico.it//41-bis: no al permesso per consumare un rapporto sessuale col coniuge | Quotidiano Giuridico
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venerdì 22 gennaio 2016
41-bis: no al permesso per consumare un rapporto sessuale col coniuge

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